Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotte dalle amministrazioni secondo le modalità definite dal DPCM 8 novembre 2013

Denominazione dell’obbligo Sintesi del contenuto Riferimenti normativi Link alla sezione contenente le informazioni sull’adempimento e sul procedimento
Diritto annuale 2020 Il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amminstrative

Legge 580/1993

D.Lgs. 23/2010

Decreto 21 aprile 2011 MiSE

http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/
Alternanza scuola-lavoro La legge n.107/2015 ha istituito presso le Camere di commercio, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro che consta di due componenti:
 - un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza, il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza.
 - una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in cui devono iscriversi le imprese che attivano i percorsi di alternanza scuola–lavoro di cui alla legge 53/2003 e d.lgs. 77/2005, le quali, al momento dell’iscrizione, comunicano le informazioni previste all’art. 4, comma 3 d.l. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 (richiamato dall’art. 1, comma 41 della citata legge 107/2015).

Legge 28 marzo 2003, n.53

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77

Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104

Legge 13 luglio 2015, n. 107

http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
Obbligo di fatturazione elettronica Dal 6 giugno 2015 – Obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli altri Enti di livello Nazionale comprese le Camere di Commercio.

Art. 1 della Legge n.244 del 24 dicembre 2007 per come modificato dall’art. 10 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011

D.M. n.55 del 3 aprile 2013

https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service?cb=CS
Obbligo di deposito della nota integrativa in formato XBRL Dal 3 marzo 2015 le società di capitali che redigono i bilanci d’esercizio secondo i principi contabili nazionali dovranno produrre tutto il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) in un unico file nel formato elettronico elaborabile XBRL.

Articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008

Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014) in applicazione dell’articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008

http://cameradicommerciolatina.it/wp-content/uploads/2014/05/manuale-bilanci-2017.pdf
Contratto di rete redatto in conformità al modello standard tipizzato previsto dall’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009 In seguito alla approvazione delle apposite specifiche tecniche, avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, dall’8 gennaio 2015 è possibile depositare al Registro delle Imprese contratti di rete redatti in conformità al modello standard tipizzato (approvato con Decreto Interministeriale n. 122, del 10 aprile 2014), sottoscritti con firma digitale dei titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.

Art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009)

Decreto Interministeriale n.122, del 10 aprile 2014

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3676/C dell’8 gennaio 2015

http://cameradicommerciolatina.it/contratto-rete-modello-standard-tipizzato/
Imposta di bollo e diritti di segreteria su atto di cessione quote di Srl start-up innovativa L’atto di cessione di quote di Srl iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di start-up innovativa è da considerarsi soggetto ad imposta di bollo.

Circolare Agenzia delle entrate 16/E dell’11 giugno 2014

Circolare MISE n.3677/C del 20 gennaio 2015

 
Istituzione nuova sezione speciale del Registro Imprese per le Piccole e Medie Imprese innovative (sezione speciale PMI innovative) Dal 26 marzo 2015 (D.L. 3/2015) è stata istituita una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui possono iscriversi le Piccole e Medie imprese innovative che possiedono i requisiti previsti dall’art. 4 del citato decreto (PMI innovative). Decreto legge n.3/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33/2015, in vigore dal 26 marzo 2015  
Obbligo di comunicare l’inizio, la modifica e la cessazione dell’attività di magazzini generali mediante l’apposito modello SCIA approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, da trasmettere, mediante il canale Com.Unica, al Registro Imprese e contestualmente al S.U.A.P. di riferimento, che lo inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico, per la verifica dei requisiti previsti. Con la Circolare n. 3684/C del 22 dicembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la modulistica (modello S.C.I.A.) da utilizzare per comunicare ‘inizio, la modifica e la cessazione dell’attività dei magazzini generali. Le denunce relative all’attività dei magazzini generali sono state ricondotte all’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 legge 241/90),  con immediato inizio della stessa, attraverso la compilazione e la trasmissione dell’apposito modello S.C.I.A. approvato dal Ministero.
Il modello S.C.I.A. deve essere trasmesso, mediante la Comunicazione Unica, all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio e contestualmente al S.U.A.P. di riferimento che lo inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico, per la verifica dei requisiti previsti.
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3684/C del 22 dicembre 2015  
Società Benefit Le società benefit  possono essere costituite nella forma di società semplice, societàdi persone, società di capitali, società cooperative   e nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o piu’ finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire sono indicate nell’oggetto sociale della società benefit. La società benefit puo’ introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l’abbreviazione: «SB». Inoltre, redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. La relazione annuale e’ pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. Art.1, commi da 376 a 384, Legge  208/2015  
Micro imprese

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 vi è l’inserimento nel codice civile dell’articolo 2435-ter che individua le microimprese e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio d’esercizio. Secondo quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2435-ter del codice civile sono considerate microimprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 1. attivo dello Stato Patrimoniale € 175.000;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni € 350.000;
 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
 - del rendiconto finanziario;
 - della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
 - della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

Art. 6 D.Lgs. 139/2015

Articolo 2435 Ter Codice Civile

 
Elenco Sottoprodotti Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2017 ed entrato in vigore il 2 marzo successivo.
Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto. I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. Il Regolamento prevede all’articolo 4, comma 3 che: “Il produttore e l’utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1”, il quale al fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti prevede che tale elenco sia reso pubblico e consultabile. Per le imprese interessate, tramite il sito www.elencosottoprodotti.it, è a disposizione un’applicazione che consente direttamente l’iscrizione all’elenco delle unità locali che producono e riutilizzano sottoprodotti; tramite il sito è possibile la pubblicazione e la consultazione degli elenchi camerali secondo le specifiche fornite dal Ministero dell’Ambiente.
L’applicazione, accessibile con firma digitale, consente il recupero dei dati dell’impresa e delle sue unità locali dal Registro Imprese e la verifica dei poteri del firmatario.
Decreto del 13 ottobre 2016, n.264 http://www.elencosottoprodotti.it/
S.R.L. STARTUP Innovative  (senza notaio) Con il decreto direttoriale 1 luglio 2016 si è dato il via alla costituzione on line delle s.r.l. start-up innovative senza ricorrere al notaio. Gli atti costitutivi e gli statuti potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale utilizzando la piattaforma startup.registroimprese.it. Il D.L. n. 3/2015, convertito in legge n. 33/2015, all’articolo 4 comma 10-bis  aveva previsto l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative e in deroga all’art. 2328 e ss. codice civile, ha stabilito che, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative, possano essere redatti per atto pubblico o in alternativa per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n.82/2005 (CAD). Inoltre, rimetteva, ad un successivo decreto, la predisposizione di un modello uniforme per la costituzione e l’approvazione delle tecniche specifiche di redazione. Il D.M. 17 febbraio 2016, ha regolato il modello uniforme informatico di atto costitutivo e statuto delle start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata e con il decreto direttoriale 1° luglio 2016, sono state approvate le specifiche tecniche per la redazione di tale modello standard. In data 1 luglio 2016 è stata, anche, emanata anche la Circolare Mise 3691/C indicante le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma 10 bis dell’articolo 4 del d.l. n. 3/2015.

art. 24 D. Lgs. n.82/2005

Legge  33/2015, art. 4 comma 10-bis

D.M. 17 febbraio 2016

Circolare Mise 3691/C, del 1° luglio 2016

http://startup.registroimprese.it/

 

Riferimenti normativi
Art.12, comma 1 bis, D.lgs n.33/2013 e s.m.i.

 

Aggiornato al 19 maggio 2020

Ultima modifica
Mar 13 Dic, 2022