Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini

Con l’art. 3 della Legge 3 agosto 1998, n. 313 è stato istituito l’Elenco dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini a DO (denominazione di origine), che ha sostituito l’Albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva. I soggetti già iscritti nel precedente Albo sono stati pertanto iscritti d’ufficio nel suddetto Elenco.
L’Elenco è nazionale, articolato su base regionale, è tenuto presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e presso le Regioni. Il Ministero cura la pubblicazione dell’Elenco nazionale sulla Gazzetta Ufficiale mentre la Regione pubblica l’articolazione regionale dell’Elenco sul Bollettino Ufficiale.
Con Determinazione regionale n. G02287 del 22 febbraio 2023, in corso di pubblicazione, è stata
aggiornata l’articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli d’oliva vergini ed extra vergini della Regione Lazio alla data del 31 dicembre 2022.
La domanda di iscrizione, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del  7 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2022 - che ha abrogato il precedente D.M. 18 giugno 2014 – va presentata ed istruita presso la Camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare (ambito territoriale Regione Lazio).

 

Requisiti

 

Possono iscriversi nell’Elenco tutti i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

  1. essere in possesso dell’attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel Decreto 07/10/2021 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o secondo le disposizioni previgenti;
  2. essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all'art.3, comma 7 del D.M. 07/10/2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/1991, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione, nonché tenute in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991;

La documentazione di cui al precedente punto 2 deve essere integrata con una copia della dichiarazione rilasciata dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del comitato di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel stesso è responsabile di un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

 

Modalità di iscrizione

Per iscriversi occorre presentare una domanda in bollo da € 16,00, redatta su apposito modello, alla Camera di Commercio di Frosinone Latina.
Nella domanda per l'iscrizione il richiedente dichiara:

  • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
  • di essere in possesso dei requisiti necessari, di cui al precedente paragrafo.

Alla domanda occorre allegare:

  • l’attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a € 31,00 (da effettuare in contanti direttamente agli sportelli, o utilizzando il sistema PagoPA);
  • la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
  • copia del documento di identità in corso di validità.

Verificata la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata, la Camera di commercio, al termine del procedimento, propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione Lazio; quest'ultima provvede all'iscrizione nell'elenco e ne dà comunicazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati in domanda o dei requisiti necessari per l’iscrizione deve essere comunicata dall’interessato alla Camera di Commercio competente, la quale, verificata l’istanza di variazione, trasmette alla Regione i dati di variazione per i necessari aggiornamenti che quest’ultima apporterà all’Elenco regionale.

 

Cancellazione dall’Elenco nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DM del 7 ottobre 2021).

L’eventuale cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Regione, previa segnalazione della Camera di Commercio, su domanda dell’interessato, o d’ufficio, nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di Tecnico o di Esperto degli oli di oliva vergini.
Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.

 

Trasferimento ad altro Elenco regionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (ai sensi dell’art. 4, comma 9, del DM del 7 ottobre 2021)

I Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione da un Elenco regionale ad un altro presentando apposita istanza (secondo lo schema all. VI D.M. 7 ottobre 2021). La Regione che ha in carico l’interessato comunica l’assenso al trasferimento alla Regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa dalla stessa Regione ricevente al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

 

Nuovi adempimenti obbligatori- Comunicazioni dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini (ai sensi dell’art. 4, comma 10, del DM del 7 ottobre 2021)

Il D.M. 7 ottobre 2021 individua due nuovi adempimenti, relativi alle Comunicazioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini alla Camera di Commercio, che si articolano diversamente per i nuovi ed i vecchi iscritti. Ai sensi dell’art. 4, comma 10, del decreto ministeriale 7 ottobre 2021:

  • gli iscritti nell’elenco dopo il 16 gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.M. 7 ottobre 2021, entro 3 anni dall’iscrizione, e successivamente ogni 3 anni, devono comunicare con apposita istanza, alla Regione o alla Camera di Commercio, (presso la sede camerale del luogo ove il richiedente ha presentato a suo tempo domanda di iscrizione), l’interesse a permanere nell’Elenco, producendo idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte nel triennio.
  • i Tecnici ed Esperti, già iscritti in Elenco alla data del 16 gennaio 2022, devono manifestare alla alla Regione o alla Camera di Commercio, (presso la sede camerale del luogo ove il richiedente ha presentato a suo tempo domanda di iscrizione) l’interesse a permanere nell’elenco entro e non oltre il 16 luglio 2023.  Successivamente, ogni 3 anni, dovranno effettuare la comunicazione di cui al punto precedente.


Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate, la Regione, previa segnalazione della Camera di Commercio competente, provvederà alla cancellazione dell’interessato dall’Elenco, con successivo aggiornamento dell’elenco nazionale da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2021.

Ultima modifica
Gio 02 Mar, 2023