Autosaloni

Autosaloni, novità normative

L’anidride carbonica (CO2) rilasciata nell’atmosfera dal processo di combustione dei carburanti influisce sul cambiamento del clima e sul riscaldamento della superficie della Terra.
Per scongiurare la catastrofe ecologica, sin dal 1992, diversi Stati hanno aderito alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici quale primo passo per una inversione di tendenza rispetto all’inquinamento progressivo del pianeta.
Dando seguito agli impegni assunti a livello internazionale, al termine dei lavori tenutisi nel 1997 in Giappone, i delegati dei Paesi sviluppati presenti alla Conferenza hanno elaborato un piano, il cosiddetto “protocollo di Kyoto”, per la riduzione nella quantità minima del 5 % rispetto al 1990, nel periodo 2008-2012, del totale delle emissioni di gas ad effetto serra.
Conseguentemente, gli Stati membri della Comunità Europea hanno adottato una serie di provvedimenti in tale direzione; uno di questi fu l’adozione della Direttiva 1999/94/CE in materia di disponibilità delle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori nella commercializzazione delle autovetture nuove, esposte in vendita o in leasing.
L’Italia ha recepito la Direttiva 1999/94/CE con il DPR n. 84 del 17 febbraio 2003, che ha previsto una serie di adempimenti a carico dei rivenditori e dei costruttori.

Definizione di autovetture

Il provvedimento si applica solo alle autovetture nuove appartenenti alla categoria M1, ossia ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, con l’esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori.

Obblighi del rivenditore di autovetture nuove

Il responsabile del punto vendita che espone o offre in vendita o in leasing le autovetture nuove (incluse le Km zero) deve:

  • apporre in modo visibile su ciascuna autovettura esposta, o nelle sue immediate vicinanze, un’etichetta formato A4 relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dell’autovettura;
  • esporre un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l’elenco dei dati ufficiali, forniti dal costruttore, relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 di tutta la gamma di autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita;
  • mettere a disposizione dei clienti che ne facciano richiesta la “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di Co2”, pubblicata a cura del Ministero dello Sviluppo Economico sui dati comunicati da tutti i costruttori e per tutte le autovetture nuove commerciate nell’Unione Europea.

Obblighi del costruttore

Il costruttore che vende nell’Unione Europea autovetture nuove deve:

  • fornire ai propri concessionari il manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, sul quale devono essere indicati i modelli suddivisi per tipo di carburante e indicati in ordine crescente di emissioni di CO2;
  • deve fornire al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 15 dicembre di ogni anno i dati aggiornati sui consumi di carburante e le emissioni di CO2 di tutte le autovetture commercializzate al fine di far redigere una “Guida al Risparmio di Carburante ed alle emissioni di CO2”;
  • per ogni modello deve fornire informazioni su
  • il tipo di alimentazione (benzina, diesel, gpl, metano)
  • il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 km (l/100) o chilometri per litro (Km/l)
  • il valore delle emissioni di Co2 espresso in grammi per chilometro (g/Km)

Vigilanza

Le Camere di Commercio, oltre ad informare periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno il compito di vigilare sull’osservanza di quanto stabilito dal DPR in oggetto e di  accertare le seguenti violazioni:

  • omessa o incompleta apposizione dell’etichetta;
  • omessa o incompleta affissione del manifesto;
  • materiale promozionale incompleto o privo dei valori sul consumo ufficiale di carburante ed emissioni Co2;
  • divieto di apporre altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante e alle emissioni non conformi sui materiali informativi;
  • indisponibilità a fornire gratuitamente la guida al risparmio su richiesta del consumatore.

Sanzioni

Per le suesposte violazioni agli obblighi citati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1000,00.

Normativa di riferimento

  • Direttiva 1999/94/CE del 13 dicembre 1999 (in formato pdf, 142 kb): disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
  • DPR n. 84 del 17 febbraio 2003, completo di allegati (in formato pdf, 323 kb): Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
  • Circolare MAP n. 1298441 del 14 maggio 2003 (in formato pdf, 232 kb): Prime indicazioni relative all’acquisizione dei dati ex art. 4 del DPR 17 febbraio 2003 n. 84 recante “Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove”;
  • Decreto del 31 luglio 2008 : Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2.
Contatti
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Vigilanza del mercato, Servizi ispettivi
Responsabile
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Telefono
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PEC
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Ultima modifica
Mar 19 Ott, 2021