Per le esportazioni in Algeria

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore in Algeria una nuova normativa relativa alla domiciliazione bancaria che ha conseguenze sull'importazione di merci estere in Algeria.

Le banche algerine, ai fini della domiciliazione bancaria, richiedono un'attestazione particolare che fa riferimento alle misure sulla sicurezza dei prodotti, materia che esula dalle competenze delle Camere di Commercio.

 Per i casi di esclusione dall'obbligo di presentazione di detta attestazione, consultare la comunicazione dell'Associazione delle Banche algerine che fornisce chiarimenti sul perimetro di applicazione della normativa.

Non si tratta, come alcuni stanno interpretando, di una totale abolizione della formalità, ma della definizione di alcune esclusioni.

Nella nota inviata alle Banche si parla di esclusione dell'attestazione per prodotti assoggettati ad altre autorizzazioni tecniche da parte delle Autorità pubbliche e dei prodotti non diretti alla rivendita in Algeria, ma alla trasformazione (semilavorati o elementi necessari alla produzione). Per poter essere di supporto alle imprese operanti con l'Algeria, attualmente in seria difficoltà per il rifiuto delle attestazioni fino ad oggi rilasciate in base alle competenze Camere Commercio, Unioncamere ha stabilito una  procedura, che consiste nell'apposizione del visto camerale su un'attestazione della stessa impresa

  1. compilare la domanda per ottenere il visto dell'attestato di libera vendita redatto dall'impresa per l'Algeria e allegare le certificazioni di conformità in essa indicate;
  2. compilare l'attestato dell'impresa in lingua francese e, se necessario, in lingua inglese (in due copie); si consiglia di non alterarne la forma;
  3. domanda e attestati devono essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell'impresa;
  4. presentare la domanda, i relativi allegati e gli attestati alla Camera di Commercio;
  5. la Camera di Commercio procederà con l'apposizione di un timbro sulla copia dell'attestazione da restituire all'impresa  e tratterrà la seconda copia, unitamente alla domanda e alla documentazione ad essa allegata.

 Si forniscono infine le seguenti avvertenze e precisazioni.

  • Si consiglia di non esibire il format in lingua francese in bianco per approvazione alle banche e non aprire discussioni sulla forma del documento con gli istituti creditizi. Il modulo adottato dovrà essere presentato alle banche solo successivamente alla formalizzazione da parte della Camera di Commercio con proprio timbro.
  • Si consiglia inoltre di NON allegare al documento in lingua francese da presentare alle banche dichiarazioni e certificazioni aggiuntive rese dall'impresa. 
  • Si precisa, con riferimento alla domanda da presentare alla Camera di Commercio, che le certificazioni di conformità riportate nel modello di domanda, sono da intendersi a titolo esemplificativo. In questa parte la domanda da presentare alla Camera di Commercio può essere adattata in base alle esigenze dell’Impresa. Eventualmente si potrà indicare che le certificazioni sono depositate presso la sede dell’impresa.
  • Si ricorda infine che le Camere di Commercio non sono competenti per le certificazioni di conformità alle norme sulla sicurezza, che secondo la normativa europea sono assolte attraverso l'apposizione della marcatura CE sui prodotti o in alternativa certificata da Organismi notificati. Pertanto la Camera di Commercio non potrà entrare nel merito delle certificazioni di conformità eventualmente allegate alla domanda.
Ultima modifica
Ven 22 Ott, 2021