Mancata comunicazione al Registro imprese del domicilio digitale dell'impresa: attribuzione d'ufficio e conseguente sanzione

Il domicilio digitale diventa prerequisito per l'iscrizione al Registro delle imprese delle Camere di Commercio e tutte le imprese già iscritte al Registro, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio. Coloro che non adempiono all'aggiornamento, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d'ufficio dalla Camera di Commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore cui si accede con SPID  o CNS.

La mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporterà quindi l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società  e come indicato dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali . Lo prevede l'art.37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.

Le Camere di Commercio sono prossime al rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, congiuntamente, all'applicazione delle relative sanzioni

Le imprese però possono pertanto comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio. 

Per poter verificare la regolarità della propria posizione  è possibile consultare la pagina informativa di Unioncamere 

 

Le imprese, inoltre, sono invitate a: 

  1. verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC);
  2. controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese;
  3. in mancanza di un domicilio digitale (ex PEC) attivo richiederlo ad un gestore autorizzato
  4. comunicarlo al Registro Imprese tramite la procedura semplificata e totalmente  gratuita “Pratica Semplice - iscrizione PEC” disponibile online all’indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action (per l'invio della pratica il titolare o il rappresententante legale devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale). 

 

Per verificare l’iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese 

  • consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore  a cui si accede con SPID o CNS; 
  • ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it  (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.

 

Ultima modifica
Gio 03 Mar, 2022