Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

L’assetto degli organi della Camera di Commercio si fonda su un particolare meccanismo rappresentativo strettamente collegato al mondo associativo delle categorie economiche operanti in provincia e costituisce pertanto luogo di sintesi degli interessi dei vari settori produttivi ivi rappresentati.
La Legge e lo Statuto, la carta fondamentale di auto-governo della Camera, individuano come organi istituzionali di indirizzo politico, amministrativo e di gestione il Consiglio, la Giunta, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo. Nello specchietto che segue vengono riportate le informazioni fondamentali sugli organi camerali. Per una trattazione e una disamina più approfondita delle funzioni e della composizione si rinvia oltre che allo Statuto e ai Regolamenti di funzionamento di Consiglio e Giunta, anche al Piano triennale della performance adottato ai sensi del D.Lgs. n.150/2009 in cui è contenuta una sezione descrittiva che fornisce informazioni dettagliate riguardanti la struttura organizzativa dell’Ente, il mandato istituzionale e la mission, l’identità dell’Amministrazione, l’analisi del contesto esterno ed interno da cui scaturisce l’analisi dei bisogni del territorio e dell’utenza, gli obiettivi strategici (pluriennali) e operativi (annuali) perseguiti.

Il Consiglio

È l’organo collegiale di governo: determina l’indirizzo generale e strategico della Camera, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza:

  • elegge il Presidente e la Giunta

  • approva lo Statuto

  • determina gli indirizzi generali e il programma pluriennale

  • approva la relazione previsionale, il preventivo annuale e il bilancio d’esercizio

È composto da 28 membri e resta in carica 5 anni. Al suo interno sono rappresentati i principali settori dell’economia attraverso la presenza di esponenti delle Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, delle libere professioni e le Associazioni di tutela dei consumatori. L’attuale composizione prevede la rappresentanza del settore dell’agricoltura (3 membri), dell’industria (4 membri), dell’artigianato (2 membri), del commercio (5 membri), dei servizi alle imprese (4 membri), del turismo (2 membri), della cooperazione, dei trasporti e delle spedizioni, del credito e delle assicurazioni, del settore chimico-farmaceutico, delle attività artistiche di intrattenimento e divertimento, dei lavoratori, dei liberi professionisti e dei consumatori (un membro ciascuno).

La Giunta

È l’organo che gestisce le risorse camerali e gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio

  • approva il budget annuale;

  • approva i provvedimenti per realizzare i programmi del Consiglio;

  • approva la costituzione di aziende speciali e le partecipazioni societarie;

  • verifica il raggiungimento degli obiettivi dell’attività.

È composta dal Presidente e da 9 membri, eletti dal Consiglio.

Il Presidente

Eletto dal Consiglio, ha la rappresentanza legale e sostanziale della Camera, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, provvede agli atti di urgenza di competenza della Giunta.

Collegio dei Revisori dei Conti

Vigila sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione, attesta la corrispondenza del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redige la relazione accompagnatoria al bilancio preventivo. Collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e indirizzo. Dura in carica 4 anni ed è composto da 3 componenti effettivi e 3 supplenti, nominati dal Consiglio su designazione, rispettivamente, del Ministero delle Finanze, con funzioni di Presidente, del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione Lazio.

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione dalla Giunta Camerale.
L’esercizio delle funzioni del Segretario Generale risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della dirigenza.
Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di Commercio di cui all’art.16 del D.Lgs 165/2001, funge da segretario degli Organi collegiali e coordina l’attività complessiva dell’Ente, garantendo l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi ricevuti. A tale fine dirige, coordina e controlla l’attività dei Dirigenti, traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.
Egli esercita le funzioni sancite dalla legge esprimendo agli Organi collegiali pareri e proposte, con riferimento sia alla legittimità degli atti sia alle ricadute sull’attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate.
Egli svolge l’attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
In particolare, al Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. adozione degli atti a rilevanza esterna per l’attuazione dei programmi deliberati dalla Giunta Camerale e l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti delle relative previsioni;

  2. organizzazione degli uffici e articolazione dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico;

  3. assunzione dei provvedimenti individuali e generali in tema di gestione del rapporto di lavoro;

  4. richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;

  5. poteri di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività dei dirigenti, con possibilità di surroga in situazioni inerziali al fine di assicurare l’unità operativa e di indirizzo tecnico operativo;

  6. formulazione di proposte agli organi camerali di indirizzo politico in merito alla definizione dei progetti, dei regolamenti e delle direttive per l’attuazione dei programmi dell’ente nonché per la dotazione organica;

  7. sulla base del budget direzionale approvato dalla Giunta, assegnazione ai dirigenti, con formale provvedimento, della competenza in ordine all’utilizzo e ai limiti delle risorse in esso previste;

  8. anche su proposta dei responsabili di aree organizzative, adozione dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale in caso di variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi;

  9. direzione e coordinamento della struttura incari cata del controllo di gestione;

  10. supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione in occasione del controllo strategico;

  11. deduzioni sui rilievi formulati dagli organi di controllo e vigilanza sugli atti di competenza;

  12. adozione delle misure organizzative che consentono la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell’attività degli uffici;

  13. presidenza, con facoltà di delega e fatte salve diverse disposizioni normative, delle Commissioni di concorso per il reclutamento del personale e responsabilità delle relative procedure;

  14. partecipazione alle riunioni della Giunta e del Consiglio senza diritto di voto, con espressione del parere sulle questioni di legittimità e con facoltà di inserire a verbale sintetiche dichiarazioni sul merito delle questioni trattate; redazione dei verbali delle adunanze, pubblicazione e pubblicità degli atti e loro inoltro ove previsto agli organi di controllo;

  15. istituzione dei servizi di cassa interni e conferimento, con propria determinazione, dell’incarico di cassiere (art. 43 DPR n.254/2005);

  16. istituzione della Commissione per la congruità degli acquisti, incaricata di esprimere il parere di congruità nelle forniture di beni e servizi per le quali non si è proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con più imprese (art.48, DPR n.254/2005);

  17. assunzione, con propria determinazione, degli oneri relativi alle spese di rappresentanza dell’Ente (art. 63, DPR n.254/2005);

  18. presidenza con facoltà di delega delle gare per gli appalti di opere forniture e servizi e nomina del responsabile del procedimento a norma dell’art.10 del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici);

  19. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;

  20. esercita le funzioni previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

I Dirigenti

I Dirigenti, con riferimento agli incarichi loro conferiti in conformità all’assetto organizzativo previsto dall’ordinamento degli uffici e nell’ambito degli obiettivi individuati in sede di programmazione complessiva dell’Ente, sono responsabili della conformità alle leggi degli atti adottati, della qualità dei servizi erogati e dell’economicità della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate all’area di competenza.
Essi adottano, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale in coerenza con le direttive generali emanate dalla Giunta, gli atti organizzativi degli uffici facenti capo all’area cui sono preposti o, comunque, funzionali al conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Segretario Generale medesimo, provvedendo in piena autonomia alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite. Spetta comunque ai Dirigenti la sottoscrizione, per le materie di competenza, di dichiarazioni ed atti di ordinaria gestione, anche laddove fosse prevista da normative generali o interne la firma da parte del legale rappresentante.

 

Riferimenti normativi
Art.13, comma 1, lett.a) D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.

 

Aggiornato al 27 luglio 2017

Ultima modifica
Gio 01 Dic, 2022