Quando si paga

PER LE NUOVE ISCRIZIONI — Il diritto annuale dovuto per le nuove iscrizioni nel Registro imprese o nel Rea o per le aperture di nuove unità locali, deve essere pagato in fase di invio della pratica telematica tramite addebito in conto Telemaco oppure, a scelta, entro i successivi 30 giorni tramite modello di pagamento F24.

PER GLI ANNI SUCCESSIVI — Il diritto annuale dovuto da ogni impresa che risulta già iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto che risulta già iscritto nel REA alla data del 1º gennaio di ogni anno, deve essere pagato entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n.435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Nota

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

 

Maggiorazione dello 0,40%

In caso di pagamento nei trenta giorni successivi al termine, l'importo del diritto da versare deve essere maggiorato dello 0,40%, anche in caso di utilizzo in compensazione di crediti relativi ad altri tributi o contributi (art. 3 Circolare 20 giugno 2005, n. 3587/C del Ministero attività produttive).

L’importo dello 0,40% non deve essere arrotondato all’unità di euro.

 

Proroghe del termine di pagamento

Le eventuali proroghe al termine di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.

 

Proroga termini di versamento per l'anno 2023

Per l'anno 2023 il D.L. n.51/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche nella Legge 3 luglio 2023 n.87 (G.U. n.155 del 5 luglio 2023), entrato in vigore il 6 luglio 2023, delle modifiche apportate in sede di conversione, ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del M.E.F. (pari ad € 5.164.569) sono tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA possono provvedere al relativo pagamento entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'art.17 comma 2, D.P.R. n.435/2001 i versamenti dei soggetti già indicati in precedenza possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% di interesse corrispettivo.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Nella tabella seguente, per ogni utilità, si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre tale data:

 

TERMINE/GIORNO DI VERSAMENTO

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE CON/SENZA % DI MAGGIORAZIONE

entro il 20 luglio 2023

senza alcuna maggiorazione

21 luglio 2023

0,0364

22 luglio 2023

0,0727

23 luglio 2023

0,1091

24 luglio 2023

0,1455

25 luglio 2023

0,1818

26 luglio 2023

0,2182

27 luglio 2023

0,2545

28 luglio 2023

0,2909

29 luglio 2023

0,3273

30 luglio 2023

0,3636

31 luglio 2023

0,4


Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al
“ravvedimento breve” (entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza del 20 luglio 2023) o tramite il “ravvedimento lungo” (entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024), con applicazione, per entrambe le tipologie di ravvedimento, degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle

Ultima modifica
Mar 18 Lug, 2023