Interventi straordinari e di emergenza

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione.

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Obbligo di pubblicazione non dovuto per le Camere di Commercio che non sono ricomprese nelle tipologie di Enti di cui alla lettera g) della Delibera Civit n. 50/2013.

 

Riferimenti normativi
Art.42, comma 1, lett.a) D.lgs n.33/2013 e s.m.i.
Art.42, comma 1, lett.b) D.lgs n.33/2013 e s.m.i.
Art.42, comma 1, lett.c) D.lgs n.33/2013 e s.m.i.

Ultima modifica
Lun 25 Ott, 2021