Facchinaggio

L’attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare contestualmente con la comunicazione unica da parte di imprese che esercitano una fra le seguenti attività:

  • Portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

La Circolare M.A.P. n. 3570, del 30 dicembre 2003 precisa che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552, del 9 marzo 2004, inoltre, precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all’attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa, qualora l’attività principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l’attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.

  • Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio

Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità (i requisiti di capacità economico-finanziaria sono stati eliminati con il D.Lgs 147/2012).

I requisiti di onorabilità sono elencati all’art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani.

  • Fasce di Classificazione

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

  1. Inferiore a 2,5 milioni di euro
  2. Da 2,5 a 10 milioni di euro
  3. Superiore a 10 milioni di euro

L’inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall’indicazione dei compensi ricevuti, che l’impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.

All’impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi. 

  • Procedimento

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con la comunicazione unica al SUAP nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando:

Con determina dirigenziale si è disposto:

  • l’utilizzo esclusivo del portale impresainungiorno.gov.it per i Comuni che hanno adottato la piattaforma SUAP del sistema camerale;
  • l’inoltro della SCIA esclusivamente contestuale alla Comunicazione Unica per le attività regolamentate (Autoriparatori, Pulizia e Facchinaggio).

Il possesso dei requisiti di onorabilità viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti

Avvertenze per i committenti I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese  pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

  • Nomina o modifica amministratori imprese di facchinaggio

In caso di sostituzione/nuova nomina di uno degli amministratori/consiglieri/socio accomandatario/institore occorre allegare alla pratica telematica (MOD S2 + Int P) depositata per la nomina/modifica alla carica di amministratore/consigliere/socio accomandatario/institore il Modello “Dichiarazione sostitutiva requisiti di onorabilità” per l’autocertificazione dei requisiti morali/onorabilità.

Contatti
Call Center – tel.0773 672200 - 
callcenter@frlt.camcom.it

 

Modulistica
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Mer 17 Gen, 2024