Impresa di pulizia

Ai sensi della legge n.82 del 25 gennaio 1994, le imprese di pulizia sono state classificate, dall’art. 1 del D.M. 274/97, in 5 settori di attività:

1.   pulizia (procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza);

2.   disinfezione (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni);

3.   disinfestazione (procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti, ovvero mirata, se rivolta a singola specie);

4.   derattizzazione (procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia);

5.   sanificazione (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero, mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore).

La normativa in questione riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia di condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Non rientrano nell’applicazione della normativa in esame le seguenti attività: 1) pulizia di caminetti; 2) espurgo di pozzi neri; 3) sterilizzazione di terreni e ambienti; 4) pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; 5) manutenzione e pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri; 6) l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici (Circ. M.I.C.A. prot. 500219 del 08.01.2001).

Documentazione e requisiti per l’iscrizione.

Le attività di pulizia possono essere iniziate dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (modello 82/94 S.C.I.A.), unitamente alla necessaria documentazione; non è consentito presentare una SCIA con effetto retroattivo e la data d’inizio attività deve necessariamente coincidere con la data di presentazione della ComUnica.

Anche la nomina di un ulteriore Preposto alla Gestione Tecnica per le attività già esercitate oppure la sostituzione dello stesso già in carica ha efficacia dalla data di presentazione della Segnalazione (modello 82/94 MOD), unitamente alla necessaria documentazione.

N.B.  A decorrere dal 1 maggio 2018, unitamente alla prescritta documentazione, occorre allegare anche copia della S.C.I.A. per apertura dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione prodotta al S.U.A.P. del comune territorialmente competente, con evidenza della presentazione.

I requisiti richiesti per l’iscrizione delle imprese di pulizia sono:

1.  Requisiti tecnico-professionali (Art. 2, commi 2 e 3, D.M. 274/97).

L’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non richiedono l’indicazione di un Preposto alla Gestione Tecnica, né il possesso di requisiti professionali.

Il Preposto di un’impresa che esercita, invece, l’attività di disinfestazionederattizzazione e sanificazione deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico – professionali:

 a)   assolvimento dell’obbligo scolastico (per i nati entro il 31.12.1951, licenza elementare o 5 anni di frequenza scolastica; per i nati successivamente a tale data, licenza media o 8 anni di frequenza scolastica) e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni, all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato (livello III, IV o V del C.C.N.L. in vigore dal 01.06.2001 – livello III, III super o IV del previgente C.C.N.L.), familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b)   attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione, che preveda un corso almeno biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche

c)   diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività che preveda un corso almeno biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche

d)   diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

N.B. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell’impresa e della sua struttura  operativa; ai fini dell’iscrizione all’Albo Artigiani il preposto deve essere necessariamente il titolare dell’impresa individuale oppure un socio lavorante di S.n.c., il rappresentante legale di S.a.s. oppure di S.r.l.; ciascun soggetto può rivestire la qualifica di preposto alla gestione tecnica per una sola impresa artigiana.

Il possesso dei requisiti tecnico-professionali è attestato dal Preposto alla Gestione Tecnica nella dichiarazione di cui al modello 82/94 PGT, da produrre unitamente ai necessari allegati.

2.  Requisiti di onorabilità (Art. 2, Legge 82/94).

Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita e gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, devono produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, avvalendosi del modello 82/94 ONOR.

3.  Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 2, comma 1, D.M. 274/97).

I requisiti di capacità economico-finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni (attestate dall’impresa con la compilazione del modello 82/94 CEF):

a)     iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d’opera;

b)     assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare delle imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c)     titolarità di c/c bancari.

Fasce di classificazione.

Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento di appalti pubblici, debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese secondo fasce di classificazione, sulla base del volume di affari al netto dell’IVA.

Le fasce di classificazione di volume d’affari sono le seguenti:

a) fino a 51.646,00 € 

b) fino a 206.583,00 €

c) fino a 361.520,00 €

d) fino a 516.457,00 €

e) fino a 1.032.914,00 €                                      

f)  fino a 2.065.828,00 €

g) fino a 4.131.655,00 €

h) fino a 6.197.483,00 €

i)  fino a 8.263.310,00 €

j)  oltre 8.263.310,00 €

L’impresa viene classificata in base al volume d’affari, al netto dell’I.V.A., realizzato mediamente nell’ultimo triennio o nell’eventuale minor periodo di attività, comunque non inferiore a 2 anni (solo nel caso di impresa esercente le attività di pulizia da meno di tre anni).

Il periodo di tempo con riferimento al quale viene valutato il volume d’affari va commisurato all’esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all’anno fiscale, per le altre tipologie di imprese (Nota M.S.E. prot. 0134535 del 04.10.2010).

Ne consegue che la domanda di inserimento nelle fasce di classificazione, per le imprese tenute al deposito del bilancio, potrà essere presentata solo successivamente al deposito del bilancio relativo all’ultimo esercizio compreso nel periodo di riferimento, e, per le imprese sottratte all’obbligo del deposito del bilancio, solo successivamente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all’ultimo anno fiscale compreso nel periodo di riferimento (in quest’ultimo caso, tutte le dichiarazioni fiscali presentate nel corso dell’intero periodo di riferimento dovranno essere allegate in copia, unitamente alle relative ricevute di presentazione).

La classe di attribuzione è quella di importo immediatamente superiore al predetto fatturato medio.

Per l’inserimento nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di 30.987,00 € (60.000.000 £).

I servizi eseguiti devono essere attestati da altrettante dichiarazioni in carta semplice, rese dai committenti, pubblici o privati (modello 82/94 COMM). Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve presentare il modello 82/94 FAS completa dei relativi allegati; in particolare l’impresa deve attestare di aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50% ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della stessa prima fascia.

Inoltre, sempre ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve dimostrare di avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

In alternativa, l’impresa che per la sua forma giuridica non possa comprovare le percentuali su indicate, ovvero, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunga, deve produrre un attestato, rilasciato dai competenti Istituti, comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti e, nel caso di società cooperativa, per i soci.

Infine, in allegato alla richiesta di inserimento nelle fasce, l’impresa deve presentare dichiarazioni rilasciate da Istituti di credito riferite agli affidamenti effettivamente accordati, nonché un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

comunicare tali variazioni, comporta la sua assoggettabilità alle sanzioni previste dall'art.6 della L. 82/94 (da € 206,58 a € 619,75), e , al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 274/97, la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia.

Comunicazione delle variazioni

Fermi restando gli altri obblighi di legge previsti per l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 274/97 (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) e all'art. 2, comma 1, Legge 82/94 (requisiti di onorabilità). Qualora si verifichi poi una variazione negativa dei requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 274/97 (fasce di classificazione), essa deve essere comunicata entro un anno dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
L'inosservanza, da parte dell'impresa, dell'obbligo di comunicare tali variazioni, comporta la sua assoggettabilità alle sanzioni previste dall' art.6 della Legge 82/94 (da € 206,58 a € 619,75), e nel caso del verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, del D.M. 274/97, la sua cancellazione dal Registro delle Imprese, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia.

Riferimenti normativi.

Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19;

Legge 25 gennaio 1994, n. 82;

D.M. 7 luglio 1997, n. 274;

D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558;

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

DIRITTI DI SEGRETERIA Vedi la sezione Diritti

MODELLI Vedi la sezione Modulistica

Ultima modifica
Gio 28 Ott, 2021