Acconciatori ed estetisti

Abrogazione della Legge 161/63. Effetti sulla competenza della Commissione Provinciale per l'Artigianato sul rilascio delle qualifiche per acconciatori ed estetisti

Con il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e alla conseguente abrogazione dell’art.2 della legge 14 febbraio 1963, n.161, la Commissione Provinciale per l’Artigianato (attualmente decaduta e soggetta a commissariamento nelle more della sua ricostituzione) non dispone più il riconoscimento delle qualifiche professionali per acconciatori (legge 174/2005) ed estetisti (legge 1/1990).

Come chiarito, infatti, dal M.S.E con circolare esplicativa n. 3656/C del 12.09.2012 (della quale si riporta estratto) l’accertamento e la verifica dei requisiti professionali in capo ad acconciatori ed estetisti spetta ai Comuni destinatari della SCIA per l’avvio dell’attività.

Testo Circ. 3656/C del 12.09.2012

10. Acconciatori ed estetisti.
10.1    
Gli articoli 15 e 16, rispettivamente per le attività di acconciatore ed estetista, alla lettera a) del comma 1, ribadiscono il passaggio da regime DIA a regime SCIA. I medesimi articoli alla lettera b) del medesimo comma, al fine di allineare queste attività alle altre attività regolamentate, e per consentire ai SUAP un ordinato svolgimento delle attività ad essi affidate dalla legge, richiedono che i responsabili tecnici delle imprese in oggetto, siano iscritti nel REA. Essendo le attività in esame soggette a SCIA, l’iscrizione nel REA è contestuale alla presentazione della medesima a norma dell’articolo 5 del DPR 160 del 2010 e del DM 10 novembre 2011.

 10.2    Il comma 2 dell’articolo 15 provvede all’abrogazione esplicita di alcuni articoli della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina delle attività di parrucchiere, barbiere e affini) recanti disposizioni ormai superate dalla normativa successivamente intervenuta (in particolare con la legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modifiche ed integrazioni, nonché con alcune disposizioni del D.Lgs. 59/2010) oppure comunque in essa presenti (vedasi ad es. il divieto di esercizio dell’attività in forma ambulante, che permane ai sensi dell’art. 2 comma 4 della citata legge 174/2002). Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’abrogazione dell’art. 2 della legge 161/1963, che prevedeva, oltre all’autorizzazione comunale, ormai pienamente sostituita dalla SCIA, l’accertamento della qualificazione professionale del titolare o del responsabile tecnico, da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.

Pertanto, alla luce delle modifiche, le imprese che vogliano esercitare le attività di acconciatore o di estetista devono presentare la SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle stesse Commissioni provinciali dell’artigianato o degli uffici competenti a tal fine individuati dalla normativa regionale, relativamente all’eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana.

 

ACCONCIATORI, PARRUCCHIERI, BARBIERI

L’attività di  acconciatore è disciplinata dalla Legge 174 del 17 agosto 2005 (che ha sostituito la vecchia normativa: L. 161/63 modificata dalle Legge 1142/70).

Per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art.3, comma 1 (Abilitazione professionale), che dispone:

"Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico - pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è risotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contatto nazionale di categoria".

Nei successivi commi  l'articolo stesso precisa che:

"Il corso di formazione teorica di alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti".

 

ESTETISTI

Per l'esercizio dell'attività di estetista è indispensabile il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n.1, la quale all'art.3, comma 1, dispone:

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico - pratico preceduto dallo svolgimento

  1. di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
  2. oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
  3. oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

L'art.4, comma 4, precisa che non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio;

L'art.9 prevede, invece, la possibilità che l'attività di estetista possa essere svolta unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere ed acconciatore.

L'art.6 della legge 174/2005, invece, contiene le norme transitorie tra le quali assume rilevanza quella contenuta nel comma 2:

"I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3".

La Commissione Provinciale per l'Artigianato del Lazio con il decreto n.2 del 26 settembre 2014 ha chiarito che per "qualifica professionali" si intende, esclusivamente, quella che veniva rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, organo in precedenza competente ai sensi dell'art.2 della legge 161/1963, e non gli attestati rilasciati da scuole riconosciute dalla Regione.

Il comma 7 prevede una vera e propria clausola di salvaguardia per i barbieri, infatti:

"A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività".

Ultima modifica
Lun 04 Ott, 2021