Chi può accedere

Possono accedere alla procedura i soggetti indicati all’art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 14/2019, ossia i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versino in stato di sovraindebitamento, cioè:

  • i consumatori
  • gli  imprenditori agricoli;
  • le c.d. start up innovative di cui al D.L. n.179/2012, convertito con L.n.221/212
  • gli  imprenditori  minori, ossia gli imprenditori  che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  • gli  imprenditori cessati
  • i soci illimitatamente responsabili
  • i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • le società professionali ex L. 183/2011;
  • le  associazioni professionali o studi professionali associati;
  • le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
  • gli enti privati non commerciali.

Sono esclusi

  • imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
  • chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
  • chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

 

La procedura è riservata a coloro che:

  • si trovano in uno stato di crisi, cioè nella condizione del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
  • si trovano in uno stato di insolvenza ossia nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
  • si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"
  • non abbiano già beneficiato in passato – per un massimo di due volte – dell’esdebitazione
  • non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

 

Per i procedimenti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali:

Il centro degli  interessi principali del debitore si presume coincidere:

  • per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
  • per la persona fisica non esercente attività d’impresa con la residenza o il domicilio;
  • per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese.
Ultima modifica
Gio 22 Set, 2022