Autoriparatori

L’attività di autoriparazione di cui al D. Lgs. n. 112/98, art. 22 e  D.P.R n. 558/99, art. 10, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) UNICA/SCIA CONDIZIONATA-AUTORIZZAZIONE/ COMUNICAZIONE (per il subingresso) da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Gli autoriparatori che devono ottenere l’abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi. L’autoriparazione si distingue nei settori:

  • Meccatronica (Meccanica e motoristica + Elettrauto)
  • Carrozzeria
  • Gommista

E’ prevista l’abilitazione anche per l’esercizio dell’attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all’attività di autoriparazione esercitata.
Di seguito i NUOVI REGIMI AMMINISTRATIVI di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222:

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Esercizio di attività

 

Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

 

Con impatto acustico:

a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

 

 

b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

 

 

 

a) SCIA unica

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SCIA condizionata

 

a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico:

La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica.

 

b) SCIA per avvio dell’attività più nulla osta di impatto acustico:

L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

        L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D. Lgs. n. 112/1998, art. 22

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

 

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

SCIA unica

SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

 

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg[1]

 

 

 

 

 

 

SCIA condizionata

SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza per l’autorizzazione generale, o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.

In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II

 

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

 

 

Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg

SCIA condizionata

 

SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera:

L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’Autorità competente.

La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 269

 

D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)

Subingresso

 

Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti

 

Comunicazione

In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

 

L. n. 224/2012

D.P.R. n. 558/1999, art. 10

D. Lgs. n. 112/1998, art. 22

D.P.R, n. 387/1994

L. n. 122/1992

L. n. 447/1995, art. 8

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B

D.P.R. n. 59/2013

Prevenzione incendi in caso di:

a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;

b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

 

Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54

Il link per la modulistica autoriparatori http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-unificata-e-standardizzata/

 

Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione

Requisiti tecnico professionali
Si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto, in possesso dei requisiti tecnico professionali,  che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare).

Requisiti di onorabilità
Il preposto alla gestione tecnica deve possede

re, oltre ai requisiti tecnico professionali, anche i seguenti requisiti personali:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l’autocertificazione antimafia tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Dlgs n. 159/2011 presente nella SCIA UNICA/ SCIA CONDIZIONATA/COMUNICAZIONE.

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani.

 

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività unica o condizionata o la comunicazione (per i casi di subingresso) per ciascuna officina, al SUAP territorialmente competente in base al luogo dove è ubicata l’officina stessa, utilizzando l’apposita modulistica. Con le modalità della  Comunicazione Unica, ed esclusivamente per via telematica, nei casi di avvio contestuale con la SCIA UNICA o la COMUNICAZIONE.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e vengono verificati dall’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Quando la tabella indica la SCIA CONDIZIONATA l’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni-nulla osta.

In ottemperanza al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 che ha effettuato una ricognizione della disciplina delle attività commerciali, si è disposto per l’avvio dell’attività di AUTORIPARATORI  la presentazione della SCIA Unica/ Condizionata/ Comunicazione al SUAP territorialmente competente; tuttavia, la verifica dei requisiti tecnico professionale e di onorabilità resta di competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese.

 

La Meccatronica

Dal 5 gennaio 2013 sono  entrate in vigore le modifiche normative recate dalla L. 224/2012 alle attività di meccanica/motoristica ed elettrauto. Vengono accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di”meccatronica”. La legge ha avuto le seguenti conseguenze:

Avvio nuove imprese

  • a partire dal 5 gennaio 2013 non è stato più possibile iscrivere un’impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto;
  • conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la “meccatronica” ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività;
  • i requisiti validi, alternativi tra loro,  sono i seguenti:
    1. attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
    2. frequenza di un corso regionale sia per l’attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto;
    3. diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o diploma di operatore industrie meccaniche e dell’autoveicolo  o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aereonautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub 2) la legge prevede l’istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di “meccatronica” entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Imprese già in attività:

per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro imprese o all’albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

  • quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all’elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di “meccatronica”;
  • quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018, termine PROROGATO al  5 gennaio 2023), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di “elettrauto”,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
  • quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018, termine PROROGATO al  5 gennaio 2023), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all’attività di meccanica/motoristica,  mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
  • possono comunque continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per l’autoriparazione

Il Decreto legge n.5/2012 convertito con la legge n.35/2012 (art. 39) ha  soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione e quindi l’obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall’ASL, previsto dalla legge n. 122/92 all’art. 7, comma 1, lett. c).

Con la circolare n.3659/2013 del MSE agevolata la trasformazione in officine di meccatronica

Con la Circolare n.3659 dell’11 marzo 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito un’interpretazione della legge 224/12, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, che agevola la trasformazione delle attuali autofficine di meccanica/motoristica e di elettrauto in officine di meccatronica. L’obiettivo della circolare è duplice: non causare interruzioni di attività alle officine dei due settori; consentire in via transitoria la nascita di nuove imprese, abilitate secondo le regole precedenti.

 Proroga regolarizzazione attivita’ di meccatronica: scadenza termine 5 gennaio 2023

E’ stato prorogato al 5 gennaio 2023, con la Legge di Bilancio 2018 (art.1132, comma 1 bis), in vigore il 1° gennaio 2018,  il termine per la regolarizzazione alla sezione meccatronica, di cui alla legge n.122/92 modificata dalla legge n.224/12.

 

Attività di Autoriparazione - Regolarizzazione per la sezione “MECCATRONICA” entro il 5 gennaio 2024

La legge n. 224, del 11 dicembre 2012 ha apportato importanti modifiche alle norme che classificavano l’attività di autoriparazione suddividendola non più in 4 (meccanica motoristica, elettrauto, gommista, carrozzeria) ma in 3 sezioni (meccatronica, gommista, carrozzeria), procedendo alla modifica dell’articolo 1 della legge n. 122 del 5 febbraio 1992. Le preesistenti attività di meccanica motoristica e di elettrauto – a decorrere dal 4 gennaio 2013 - sono state pertanto unificate nella nuova sezione denominata “meccatronica”.

L'articolo 3 della citata legge n. 224 del 2012  ha previsto un speciale regime transitorio per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane alla data del 5 gennaio 2013:

1)     quelle abilitate ad entrambe le sezioni (meccanica/motoristica ed elettrauto) sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";

2)     quelle abilitate alla sola attività di “meccanica/motoristica” o alla sola attività di “elettrauto” possono continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2024 (termine prorogato con la legge di bilancio 2018), ma entro tale data i soggetti abilitanti (titolare o legale rappresentante) o i responsabili tecnici dovranno - pena la perdita della qualifica di soggetto abilitante o di responsabile tecnico - acquisire un titolo abilitante all'attività di “meccanica / motoristica” o di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (40 ore).

L'art.2 del cd decreto milleproroghe (D.L. n.198/2022) convertito in legge n.14 il 24.12.2023, ha prorogato di un anno il termine per la regolarizzazione, pertanto la data entro cui le imprese dovranno regolarizzarsi è quella del 5 gennaio 2024.

Di conseguenza, entro la data del 5 gennaio 2024, l’impresa deve dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica” inoltrando, al Registro delle imprese, una pratica telematica di Comunicazione Unica (mod. S5/Ul o I2)con la variazione dell'attività nella sede (o nell'eventuale unità locale), indicando quale inizio attività di meccatronica la data di presentazione della denuncia.

Alla Comunicazione Unica dovrà essere allegata la seguente modulistica (https://www.frlt.camcom.it/sites/default/files/modulistica/allegati/Mod_Designazione_Responsabile_Tecnico_L122-94.pdf) per l'autocertificazione dei requisiti tecnici-professionali del soggetto abilitante o del  responsabile tecnico e copia dell’attestato del corso integrativo.

Il corso deve essere riconosciuto da una Regione ed è rivolto esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto per consentire di acquisire le competenze non possedute.

Il decorso del termine del 5 gennaio 2024, senza che sia intervenuto l'adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l'impresa e che questa, dovrà pertanto comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.

In assenza della comunicazione di cessazione/sospensione dell'attività da parte dell'impresa, l'Ufficio del Registro delle Imprese, con apposito provvedimento disporrà l'inibizione alla prosecuzione dell'attività e l'eventuale cntinuazine della stessa sarà considerata abusiva e sanzionabile a norma di legge.

Ricordiamo, altresì, che una deroga speciale viene prevista per i preposti alla gestione tecnica che, alla data del 5 gennaio 2013, avevano già compiuto 55 anni: questi soggetti potranno proseguire l’attività come responsabili tecnici fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

 

Contatti
Call Center – tel.0773 672200 - callcenter@frlt.camcom.it

Responsabile del procedimento
per la sede di Latina:  dott.ssa Roberta Borgiaroberta.borgia@frlt.camcom.it
per la sede di Frosinone:  dott. Giacinto Capoccettaleggi.speciali@frlt.camcom.it

Modulistica
Ultima modifica
Mer 17 Gen, 2024