Mediatori marittimi

Sono mediatori marittimi i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 il ruolo dei mediatori marittimi lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
Il decreto in questione si occupa soltanto della sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi, nulla essendo innovato per la Sezione speciale riservata ai mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (incarico di presiedere alle pubbliche gare o ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi, legge n. 478/1968).
L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti di idoneità professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola media inferiore, ed aver superato presso la competente Camera di Commercio un esame orale per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima per la sezione ordinaria ed un esame scritto ed orale per l'iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi Sezione Speciale.
Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);
  • iscrizione nel soppresso ruolo mediatori marittimi
  • iscrizione nell’apposita sezione Rea.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA.) assegnando la qualifica di intermediario nel termine di 60 gg.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

 

La prova di esame  interprovinciale per l’esercizio dell’attività di mediazione marittima relativa alla sezione ordinaria del soppresso Ruolo Mediatori Marittimi di cui all’art. 9 della L. 478/1968 (Ruolo Interprovinciale – Sezione Ordinaria)  ha luogo annualmente presso la Camera di Commercio di Roma.  Possono partecipare alla sessione d’esame coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media inferiore, residenti, o con comprovato domicilio professionale, nelle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni. Il Bando di avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Deposito cauzionale
Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale nella misura di Euro 258,23 per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale.
La cauzione, prevista dall'art.23 della legge 478/68, è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

 

SCIA
L’attività di mediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010, con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve prevedere l'attività di mediazione marittima.
Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.
I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo 
ComunicaStarweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.
Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una 
Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

 

Modifiche
Il mediatore marittimo (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando apposita istanza telematica.
Per le informazioni relative ai requisiti per l’esercizio delle attività, all’avvio dell’impresa e alle principali disposizioni che riguardano l’attività di mediatore marittimo, nonché alle disposizioni normative di riferimento, si rinvia all’apposita Guida all’attività di mediatore marittimo, dove sono contenute anche le indicazioni relative  alle modalità di presentazione della pratica telematica al Registro delle Imprese mediante applicativo Starweb.

Ultima modifica
Lun 06 Mar, 2023