Spedizionieri

E' spedizioniere colui che assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico (mandante) e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76, dall’8 maggio 2010 è stato soppresso l’elenco degli spedizionieri, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
Lo spedizioniere deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono in:

aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;

oppure

aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata d inizio attività presso un’impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizionieri;

oppure

titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).
In caso di società, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998.
L’impresa di spedizioni deve possedere, inoltre, i seguenti requisiti finanziari:

  • versamento di una cauzione pari ad € 258,00 prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
  • capacità finanziaria (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minimo è di € 100.000,00 che può essere dimostrata:
    per le società dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato. Se il capitale è inferiore a € 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fideiussioni assicurative o bancarie;

per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di € 100.000,00.

La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) assegnando la relativa qualifica. Nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

 

SCIA

L’attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per le informazioni relative ai requisiti per l’esercizio delle attività, all’avvio dell’impresa e alle principali disposizioni che riguardano l’attività di spedizioniere, nonché alle disposizioni normative di riferimento, si rinvia all’apposita Guida all’attività di Spedizioniere, dove sono contenute anche le indicazioni relative  alle modalità di presentazione della pratica telematica al Registro delle Imprese mediante applicativo Starweb.

 

MODIFICHE

L'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto), presentando un’istanza telematica.


Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall’art, 6 e 10 della legge 1442/41.

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.

Ultima modifica
Ven 03 Mar, 2023