Mediazione

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.

 

Con PDG del 1° febbraio 2022 del dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli affari interni del Ministero di Giustizia il Servizio di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di  Frosinone Latina è stato autotizzato alla gestione dei procedimenti di mediazione per controversie ricadenti nella competenza territoriale dei Tribunali di Latina, Frosinone e Cassino.

Dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore in via definitiva le disposizioni della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che ha introdotto, all’art.7, importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale.

 Di seguito le principali novità sulla procedura:

  • nuove materie soggette a condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria): contratti di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di franchising, contratti d'opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura, società di persone (art. 5 D.Lgs. 28/2010)
  • mediazione in materia di condominio: l'amministratore di condominio può attivare una procedura di mediazione, aderirvi e parteciparvi, senza dover ottenere una delega/autorizzazione dall'assemblea dei condomini; solo l'eventuale accordo o la proposta di conciliazione eventualmente formulata dal mediatore saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea (art. 5-ter)
  • implementazione della mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater)
  • clausola di mediazione contrattuale o statutaria: quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5-sexies)
  • durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti (art.6)
  • primo incontro: abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni)  (art. 8)
  • presenza personale delle parti: le parti "partecipano personalmente" alla procedura; solo “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia” (art. 8)
  • patrocinio a spese dello Stato: per l'esenzione dalle spese di mediazione è necessario ottenere ammissione al gratuito patrocinio da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati dove ha sede l'organismo di mediazione (art. 15-bis e ss.)
  • esenzione dall'imposta di registro: il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 (art. 17)

I decreti attuativi della riforma, relativi in particolare ai nuovi tariffari del servizio di mediazione ed alle modalità di riconoscimento del credito d'imposta, non sono ancora stati emanati, ci si riserva pertanto di fornire nuove informazioni, a seguito della pubblicazione dei decreti o di orientamenti applicativi.

 
Ultima modifica
Mar 05 Dic, 2023