Che cosa è la mediazione
La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali istituito dal D.Lgs. n.28/2010. Con la mediazione, i soggetti coinvolti in una controversia hanno la possibilità di confrontarsi in un ambiente neutrale e riservato, avanzare proposte e costruire, in piena autonomia, una soluzione amichevole del conflitto, avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e imparziale. La mediazione si conclude con un atto negoziale cui si dà il nome di “conciliazione”. La conciliazione, dunque, è il fine a cui tende l’attività di mediazione. La mediazione consente di risolvere le controversie in materia civile e commerciale, che vertono su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La normativa prevede diverse tipologie di mediazioni:
- volontaria (scelta dalle parti);
- contrattuale o statutaria (per la presenza di una clausola di mediazione inserita in un contratto o nello statuto o atto costitutivo di un ente pubblico o privato);
- demandata (quando il giudice invita le parti a tentare la mediazione);
- obbligatoria (quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice).
L'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.28/2010, stabilisce che il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le seguenti materie:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di azienda;
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari,
- contratti di associazione in partecipazione
- contratti di consorzio
- contratti di franchising
- contratti d'opera
- contratti di rete
- contratti di somministrazione
- contratti di subfornitura
- società di persone
L’art.5 sexies del D.Lgs.n.28/2010 stabilisce che anche la mediazione derivante da clausola contrattuale o statutaria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale