Il procedimento di mediazione

La segreteria, entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, comunica alle parti coinvolte nel procedimento (con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione):

La parte invitata comunica alla segreteria la propria risposta, di partecipazione all’incontro o di rifiuto, almeno 7 giorni prima della data fissata per l’incontro.

Gli incontri di mediazione possono svolgersi:

  • IN PRESENZA, presso una delle sedi operative del Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Frosinone – Latina
     
  • MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO, attraverso la piattaforma GOOGLE-MEET o altra equivalente, previo consenso di tutte le parti coinvolte . In tale caso, conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma 20 bis del D.L.n.18/2020, convertito in L.n.27/2020, l’avvocato che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale e all’accordo di conciliazione.

 

Incontri di mediazione

Il primo incontro di mediazione si svolge con l’obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione, invitandole ad esprimersi sulla possibilità di esperire il tentativo di mediazione. Nel caso in cui le parti decidano di non proseguire il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo e nulla sarà dovuto per le spese di mediazione, salvo quanto già versato a titolo di indennità di avvio. Se invece le parti decidono di procedere con la mediazione, dovranno corrispondere le spese di mediazione entro la data fissata per il successivo incontro.

Le parti devono partecipare personalmente agli incontri di mediazione e devono obbligatoriamente  farsi assistere da un avvocato nei casi espressamente previsti dalla legge .

Verbale di accordo

Se è raggiunto l’accordo si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo stesso. Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione ipotecaria.

L’art. 11 del D.Lgs. n.28/2010 prevede che “(...) se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Ultima modifica
Gio 04 Nov, 2021