Domicilio digitale Pec
CHE COSA È
La Posta Elettronica Certificata (PEC) - ora domicilio digitale - è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
"Certificare" l'invio e la ricezione di documenti informatici, significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisca prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna con precisa indicazione temporale di ricezione.
Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell'elenco pubblicato sul sito di Agenzia per l'Italia digitale www.agid.gov.it.
Per maggiori informazioni relative alla comunicazione della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le società consultare il Supporto Specialistico del Registro imprese (SS.RI).
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione del domicilio digitale deve essere effettuata con la Comunicazione Unica mediante il software ComUnica Starweb (per imprese individuali e società) o ComUnica FedraPlus (per società) o programmi analoghi compatibili.
Per informazioni relative alle modalità di comunicazione della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) consultare il Supporto Specialistico del Registro imprese.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA
Sul sito www.registroimprese.it (cliccando su Sportello pratiche, pratiche per le Camere – Pratiche semplici), è disponibile una procedura semplificata on line che consente in modo rapido di procedere all’adempimento sia per le imprese individuali che per le società.
È una semplice procedura che consente al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante di società, muniti di un dispositivo di firma digitale, di effettuare direttamente e personalmente la comunicazione del domicilio digitale, senza bisogno di registrazione/autenticazione.
Questa modalità è fruibile solo dall'imprenditore o dal legale rappresentante e non prevede la possibilità di intermediazione da parte di professionisti o altri soggetti incaricati.
GARANZIE
L'utilizzo della casella di posta certificata garantisce:
- sicurezza del sistema : la posta è custodita in ambiente protetto e il sistema garantisce un'elevata disponibilità e affidabilità del servizio;
- sicurezza degli accessi : il titolare di posta certificata su web accede utilizzando il certificato di autenticazione ospitato sulla carta nazionale dei servizi;
- sicurezza del messaggio : l'accesso alle caselle di posta Legalmail avviene tramite protocollo sicuro. Il messaggio può essere firmato utilizzando il certificato di autenticazione del mittente a garanzia della sua identità e dell'integrità del messaggio stesso; se il destinatario del messaggio possiede un certificato digitale è possibile crittografare il messaggio garantendo la riservatezza della comunicazione;
- sicurezza del recapito : la posta certificata ne garantisce la consegna. Il mittente riceve dal proprio server una prima ricevuta di accettazione con attestazione temporale (come un timbro postale). Poi riceve dal server destinatario una ricevuta di consegna del messaggio nella casella di arrivo, comprensiva di attestazione temporale. Il mittente ottiene, con la ricevuta di avvenuta consegna, un'attestazione su tutto il contenuto inviato nel messaggio;
- tracciabilità nel tempo: tutte le operazioni vengono registrate e conservate nel tempo.
VANTAGGI
I vantaggi della posta elettronica certificata (PEC):
- accesso sicuro alla propria casella di posta elettronica da una postazione collegata ad Internet;
- possibilità di firmare e crittografare un messaggio utilizzando l'interfaccia web;
- possibilità di ottenere le ricevute di accettazione e di consegna che forniscono le attestazioni del momento di invio e di consegna unitamente al contenuto del messaggio consegnato;
- possibilità di utilizzare la posta certificata nei rapporti ufficiali con le Pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti che dispongono di posta certificata;
- possibilità di sostituire alle comunicazioni ufficiali cartacee uno strumento sicuro ed efficiente soprattutto all'interno di organizzazioni articolate.
MODALITA' OPERATIVA
L'attivazione della casella di posta elettronica certificata può essere richiesta ad uno dei gestori iscritti presso l'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata, tenuto dall' Agenzia per l'Italia digitale e reso disponibile attraverso la rete internet.
Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025
L’art.5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 è stato modificato dall’art.13, comma 3, del D.L. n.159/2025. Dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce pertanto quanto segue:
“L'obbligo di cui all'art.16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2, come modificato dall'art.37 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.
È opportuno precisare che "l'amministratore delegato" è previsto dall'art.2381 c.c., che ha rubrica "Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati".
L'art.2381 c.c. dispone al comma 1: "Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri"; e al comma 2: "Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti".
Tale norma del codice civile stabilisce, pertanto, che il componente del consiglio di amministrazione (cioè il "consigliere") cui sono delegati poteri e attribuzioni dal consiglio di amministrazione è un "amministratore delegato" ed è quindi tenuto all'adempimento.
I consiglieri, obbligati all'adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come "amministratori delegati", oppure come "consiglieri delegati" o, ancora come "consiglieri con poteri". In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato "proprie attribuzioni", come disposto dall'art.2381 comma 2 c.c. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di "amministratore delegato", obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.
L'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente dal 1° gennaio 2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31 ottobre 2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.
Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili. In alcuni casi, anche se non frequenti, questi incarichi possono essere previsti nei patti sociali delle società di persone (S.n.c., S.a.s. e S.s.): in questa ipotesi, i soggetti chiamati a svolgere tali funzioni sono tenuti a comunicare e iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.
Le nuove disposizioni prevedono che il domicilio digitale degli amministratori non possa coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, intendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel Registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale, in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.
Il domicilio digitale dell’impresa non può essere comunicato dall’amministratore, obbligato o meno all’adempimento.
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri.
Se manca la figura dell’amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade sul presidente del consiglio di amministrazione; ovviamente, se il presidente del cda ha poteri attribuiti dall’organo amministrativo, è in ogni caso tenuto all’adempimento in quanto è anche un "amministratore delegato".
In virtù del richiamo operato dagli artt.2409 novies c.c. e 2409 noviesdecies c.c. all’art.2381 c.c., sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale anche i componenti del consiglio di sorveglianza (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo dualistico nonché i componenti del consiglio di amministrazione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo monistico.
L’obbligo non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “più amministratori”.
Non sono inoltre tenuti all'adempimento i liquidatori, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).
La norma si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono intervenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.
Amministratori già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.
Gli amministratori unici, gli amministratori/consiglieri delegati e i consiglieri con poteri oppure, in mancanza di queste cariche amministrative, tutti i presidenti di cda privi di amministratori/consiglieri delegati o di consigliere con poteri, già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
Amministratori già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che hanno comunicato, in precedenza, il domicilio digitale dell’impresa.
Gli amministratori unici e i componenti dell’organo amministrativo dotati di poteri che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello dell’impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale.
Soggetti già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 e non più obbligati ad avere un domicilio digitale, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale (anche coincidente con quello dell’impresa).
I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati sopra detti, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
La mera comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.
La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.
La mera comunicazione/variazione/del domicilio digitale da parte di tutti gli altri soggetti non obbligati, è soggetta al pagamento:
- del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di società di capitali;
- del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di società di persone.
Sanzioni
Si segnala che l’art.13, comma 4, del D.L. n.159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.
Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o che hanno un indirizzo non valido ne attivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio Frosinone-Latina.
Il mancato adempimento comporterà l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall'art.2630 C.C., in misura raddoppiata per le società (cioè da € 206,00 a € 2.064,00) e, come indicato dall'art. 2194 C.C. in misura triplicata per le imprese individuali (cioè da € 30,00 a € 1.548,00); lo prevede l'art.37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella Legge n.120/2020.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio (così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it) sarà attivo solo in ricezione, automaticamente inserito nel Registro Imprese e consultabile negli elenchi INI-PEC, nonché accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale (attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login).
Dopo tale assegnazione d’ufficio della casella PEC, chiunque potrà notificare atti all’impresa (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Agenzia delle Entrate Autorità Giudiziarie, altre PA ecc.).
Per maggiori informazioni e per verificare la regolarità della propria posizione nonchè conoscere le modalità con cui comunicare la propria PEC è possibile consultare la pagina informativa di Unioncamere