Registro delle Imprese

Conservatore del Registro delle Imprese avv. Pietro Viscusi
Titolare E.Q. (provincia di Frosinone) dott. Giacinto Capoccetta
Titolare E.Q. (provincia di Latina) "societario" dott.ssa Maria Assunta Martinelli
Titolare E.Q. (provincia di Latina) "Rea ed attività qualificate" dott. Luciano Ciccaglione

 

ASSISTENZA CALL CENTER

Per l'aiuto nella compilazione delle pratiche destinate al Registro Imprese contattare l'assistenza dedicata, disponibile, tranne i giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 ai seguenti recapiti: 
provincia di Frosinone: tel. 0775.275300 - provincia di Latina tel. 0773.672200.
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N E W S
REGISTRO IMPRESE E REA

Iscrizione della PEC degli amministratori di società: prime indicazioni operative dal 1° aprile 2025

L'art.1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n.207) ha esteso l'obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, già previsto per le imprese individuali e le società, anche agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria

Sul tema si è espresso il MIMIT con la nota del 12 marzo 2025, con riferimento alle cui indicazioni il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l’ampliamento e, ove necessario, la correzione.

L'ufficio Registro delle Imprese richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (Modello S1) 

Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola si riconosce un termine per l’adempimento al 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025. 

Per quanto riguarda i diritti e bolli si ritiene applicabile l’esenzione prevista dall’art.16, comma 6, ultimo periodo, del Decreto-legge n.185 del 2008; però, la comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resta invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria e bolli.

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori è obbligatoria: l’omissione della sua indicazione impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di Commercio dispone la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante. In difetto di ottemperanza procederà al rigetto della domanda con provvedimento di rifiuto del Conservatore.

In presenza di istanza di comunicazione pec dell’amministratore successiva al 30 giugno 20025,  residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’art.2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

 

 

Obbligo di Pec per gli amministratori: nuovo adempimento per le società costituite dal 1° gennaio 2025

Tutti gli amministratori delle società (sia di persone che di capitali) costituite a partire dal 1° gennaio 2025 devono dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale, secondo quanto previsto dal comma 860 dell’art.1 della Legge n.207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025). L'indicazione del domicilio digitale dell'amministratore va inserito negli appositi riquadri della modulistica riservati al domicilio e non può corrispondere a quello già dichiarato per la società.

 

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Ultima modifica
Gio 03 Apr, 2025