In vigore il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che conferma la piena operatività degli Organismi da sovraindebitamento

Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) approvato con Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ed entrato pienamente in vigore lo scorso 15 luglio (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).

La funzione degli OCC è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, caratterizzato da sempre più frequenti situazioni di criticità nel far fronte a obbligazioni assunte da parte di piccoli imprenditori, commercianti e consumatori/famiglie che versano in situazioni di sovraindebitamento.

In concreto, il debitore, non soggetto ad altre procedure concorsuali, può, secondo i casi, rivolgendosi ad un OCC, avviare la procedura di ristrutturazione dei crediti del consumatore, la procedura di concordato minore, la procedura di liquidazione controllata del patrimonio o la procedura prevista per i debitori incapienti.

A seguito della presentazione della domanda, l'OCC nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.

Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, definito dal CCII come lo stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del debitore.

Con l’entrata in vigore  del nuovo "Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza" viene confermato, a 8 mesi dall’avvio della sua operatività, l'impianto  dell’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa che vede la Camera di Commercio soggetto attuatore. 

Gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Frosinone Latina , che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, possono infatti ricorrere all' istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”: uno strumento finalizzato a prevenire il fallimento delle aziende e a sostenerle ai fini del risanamento aziendale. L’entrata in vigore di questo istituto precede quella dell’OCRI, l’Organismo di gestione delle crisi di impresa creato obbligatoriamente ed esclusivamente presso ogni Camera di commercio così come previsto dal D. Lgs n.14/2019 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” la cui effettiva operatività è stata rinviata dal  D.L. 118/2021 al 31 dicembre 2023.

La nuova procedura, prevista dal decreto legge n. 118 del 2021, offre alle aziende percorsi più accessibili, più rapidi e meno costosi utilizzabili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale agevolando l’accesso a procedure alternative al fallimento e scongiurando, così, la degenerazione verso il dissesto.

La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio. 

Per avere maggiori informazioni o per attivare la procedura è disponibile la piattaforma nazionale telematica .

La piattaforma nazionale telematica contiene un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una check list (lista di controllo) particolareggiata, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento. All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma.  Per presentare l’istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.

Gli esperti - che devono possedere i requisiti previsti dal  decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 -sono scelti da un apposito elenco formato presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per la regione Lazio  è competente la Camera di Commercio di Roma

Ultima modifica
Lun 26 Set, 2022