Registro delle Imprese

Conservatore del Registro delle Imprese avv. Pietro Viscusi
Titolare E.Q. (provincia di Frosinone) dott. Giacinto Capoccetta
Titolare E.Q. (provincia di Latina) "societario" dott.ssa Maria Assunta Martinelli
Titolare E.Q. (provincia di Latina) "Rea ed attività qualificate" dott. Luciano Ciccaglione

 

ASSISTENZA CALL CENTER

Per l'aiuto nella compilazione delle pratiche destinate al Registro Imprese contattare l'assistenza dedicata, disponibile, tranne i giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 ai seguenti recapiti: 
provincia di Frosinone: tel. 0775.275300 - provincia di Latina tel. 0773.672200.
In alternativa è possibile inviare una email a callcenter@frlt.camcom.it  specificando nell'oggetto sigla provincia e n. rea.


N E W S
REGISTRO IMPRESE E REA

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025

L’art.5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 è stato modificato dall’art.13, comma 3, del D.L. n.159/2025. Dal 31 ottobre 2025 la norma stabilisce infatti quanto segue:

L'obbligo di cui all'art.16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2, come modificato dall'art.37 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.

L'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dal 1° gennaio 2025 in capo a tutti gli amministratori - dal 31 ottobre 2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.

Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori non possa coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

 

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore delegato. Se manca la figura dell’amministratore delegato, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione.

L’obbligo si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono avvenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Amministratori già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.

Tutti gli amministratori unici o amministratori delegati oppure, in mancanza di amministratori delegati, tutti i presidenti di cda privi di amministratori delegati, già iscritti alla data del 31 ottobre 2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.

 

Diritti di segreteria e imposta di bollo

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti obbligati e sopra indicati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione del domicilio digitale da parte degli altri amministratori, non più obbligati all’adempimento, è soggetta al pagamento:

  1. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di altri amministratori di società di capitali;
  2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di amministratori di società di persone.

 

Sanzioni

Si segnala che l’art.13, comma 4, del D.L. n.159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

 

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Startup innovative: aggiornato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti in seguito alle novità introdotte dalla Legge n.193/2024

La Legge 16 dicembre 2024, n.193 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle startup innovative.

La guida sugli adempimenti delle startup innovative è in corso di aggiornamento al fine di recepire le novità introdotte dalla nuova norma. Le informazioni in essa contenute possono comunque essere consultate tenendo però conto degli aggiornamenti della Legge n.193/2024.
Il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, allegato alla guida, non può più essere utilizzato, non essendo aggiornato alla nuova norma, che ha modificato i requisiti che la startup innovativa deve possedere per l’iscrizione o il mantenimento/la permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro impese.

Per dichiarare il possesso dei requisiti di startup innovativa (in fase di prima iscrizione o per la conferma annuale dei requisiti o negli altri casi previsti dalla legge) deve invece essere utilizzato il nuovo modulo aggiornato.

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Iscrizione della PEC degli amministratori di società: prime indicazioni operative dal 1° aprile 2025

L'art.1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n.207) ha esteso l'obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, già previsto per le imprese individuali e le società, anche agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria

Sul tema si è espresso il MIMIT con la nota del 12 marzo 2025, con riferimento alle cui indicazioni il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l’ampliamento e, ove necessario, la correzione.

L'ufficio Registro delle Imprese richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (Modello S1) 

Per le imprese già costituite antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo in parola si riconosce un termine per l’adempimento al 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025. 

Per quanto riguarda i diritti e bolli si ritiene applicabile l’esenzione prevista dall’art.16, comma 6, ultimo periodo, del Decreto-legge n.185 del 2008; però, la comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al registro delle imprese resta invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria e bolli.

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori è obbligatoria: l’omissione della sua indicazione impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di Commercio dispone la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante. In difetto di ottemperanza procederà al rigetto della domanda con provvedimento di rifiuto del Conservatore.

In presenza di istanza di comunicazione pec dell’amministratore successiva al 30 giugno 20025,  residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’art.2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

 

 

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Ultima modifica
Ven 07 Nov, 2025