Cittadini extracomunitari
Per iniziare un’attività di lavoro autonomo (cioè un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie), sia come imprenditori individuali che come soci o amministratori di società di persone o di capitali, i cittadini extracomunitari residenti in Italia devono essere in possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo.
Lo straniero extracomunitario può svolgere un’attività imprenditoriale solo se in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno in corso di validità:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro o in attesa di occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria;
- permesso di soggiorno per asilo politico esclusivamente con riconoscimento dello status di rifugiato;
- permesso di soggiorno per assistenza minore (a condizione che nel quadro “referenze in Italia” vi è un’esplicita autorizzazione);
- permesso di soggiorno per motivi di giustizia (a condizione che nel quadro “referenze in Italia” è riportato “in ottemperanza ordinanza…”);
Attestazione dei parametri economico-finanziari
I casi per i quali si ricorre alla richiesta di attestazione dei parametri economici finanziari, sono:
Cittadino extracomunitario attualmente in Italia nei seguenti casi:
- senza permesso di soggiorno ma con un visto di ingresso valido;
- in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelle che consentono l’esercizio di attività lavorativa autonoma (es. studio, formazione), da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nei casi ammessi.
Cittadino extracomunitario attualmente all’estero che richiede le attestazioni di cui al D.P.R. n.394/99, art.39, tramite procuratore
L’attestazione dei parametri economico finanziari è una dichiarazione contenente l’importo che il cittadino extracomunitario deve possedere per l’avvio di una attività imprenditoriale, ed ha validità di tre mesi (D.P.R. n.394/99, art.39, comma 7). Esso si fonda sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale (D.P.R. n.394/99, art.39, comma 3).
Il Dirigente competente provvederà all’aggiornamento del suddetto all’eventuale variare dell’assegno sociale mensile, così come formalmente determinato dall’INPS, e lo stesso è, altresì, delegato ad integrare eventualmente il valore del parametro minimo da attestare in relazione alla tipologia e dimensione, in termini di risorse strumentali ed umane necessarie, dell’attività economica che si intende esercitare in Italia da parte di cittadini stranieri.
La domanda deve essere presentata personalmente dallo straniero interessato, ovvero dal suo procuratore qualora l’interessato non sia presente in Italia.
La Camera di Commercio è competente esclusivamente nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo sia svolta in forma imprenditoriale quale imprenditore individuale o socio prestatore d’opera di società (L’attestazione dei parametri, infatti, è rilasciata, ove richiesta, anche a stranieri che intendono operare come soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni – D.P.R. n.334/04, art.36, comma 4).
La Camera di Commercio non entra nel merito della motivazione del rilascio del permesso di soggiorno e non verifica l’effettiva disponibilità delle risorse in capo al richiedente.
Modalità per la richiesta dell’attestazione dei parametri economico-finanziari
I – Cittadini extracomunitari presenti in Italia
Per ottenere l’attestazione dei parametri economico-finanziari, un cittadino extracomunitario presente in Italia deve presentare alla Camera di Commercio:
- il modulo di richiesta per cittadino extracomunitario presente in Italia;
- copia del passaporto in corso di validità, munito di visto d’ingresso, ovvero, documento di riconoscimento in corso di validità;
- il pagamento dei diritti di segreteria nella misura di € 5,00;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per la copia conforme della determinazione dirigenziale relativa all’attestazione dei parametri).
II – Cittadini extracomunitari non presenti in Italia
Nel caso in cui lo straniero non sia presente in Italia, la richiesta relativa all’attestazione dei parametri economico-finanziari in vista dell’ottenimento da parte della Questura del nullaosta provvisorio al lavoro autonomo, necessario per il rilascio del visto di ingresso da parte dell’autorità diplomatica o consolare, può essere presentata alla Camera di Commercio da un delegato autorizzato. La firma del delegante dovrà essere autenticata da autorità italiana (es. Consolato italiano) e, nel caso che sia redatta in lingua straniera, è necessario che vi siano allegati una traduzione giurata e un documento di identità.
Occorre presentare
- il modulo di richiesta dei parametri tramite procuratore;
- copia del documento di identità del delegante in corso di validità;
- copia del passaporto in corso di validità del procuratore, munito di visto d’ingresso (se cittadino extracomunitario), ovvero, documento di riconoscimento in corso di validità.
- il pagamento dei diritti di segreteria nella misura di € 5,00;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per la copia conforme della determinazione dirigenziale relativa all’attestazione dei parametri).
- procura conferita dal cittadino extracomunitario al Procuratore firmatario della presente domanda; redatta alternativamente in una delle seguenti forme:
- redatta in Italia da un notaio italiano.
- redatta all’estero da autorità straniere: deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.
- redatta all’estero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane: non deve essere legalizzata (in base all’art. 33, D.P.R. 445/2000 le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero possono ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri, ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all’uso in Italia e le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione).
- redatta all’estero in uno dei paesi aderenti alla Convenzione Aja (“Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Belize, Brunei, Cipro, El Salvador, Federazione Russa, Israele, Lettonia, Liberia, Lituania, Malati, malta Messico, Niue, Panama, Repubblica Ceca, Saint Christopher e Nevis San Marino Seychelles, Stati uniti d’America, Sudafrica, Ungheria, Venezuela, Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Croazia, Figi, Lesotho, Macedonia, Mauritius, Slovenia, Swaziland, Suriname Tonga”) deve contenere l’Apostille. Tale formalità (che certifica la veridicità della firma del pubblico funzionario, la qualità in cui il firmatario ha agito, l’autenticità del sigillo o timbro di cui l’atto è munito) sostituisce la legalizzazione ed è resa dalle autorità competenti individuate da ogni Paese aderente. (NOTA: eventuali diversi accordi bilaterali o multilaterali che prevedono l’esenzione della legalizzazione o dell’apostille devono essere specificati a cura dell’interessato e verranno valutati singolarmente).
- Nelle casistiche 2, 3 e 4, se la procura è redatta in lingua straniera, deve essere allegata anche la traduzione in lingua italiana che deve alternativamente: essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare; essere munita di asseverazione resa con giuramento da parte di un traduttore davanti al Tribunale Italiano.
Ornella Sibilio
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