Proroga termini di versamento anno 2023

Per l'anno 2023 il D.L. n.51/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche nella Legge 3 luglio 2023 n.87 (G.U. n.155 del 5 luglio 2023), entrato in vigore il 6 luglio 2023, delle modifiche apportate in sede di conversione, ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del M.E.F. (pari ad € 5.164.569) sono tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA possono provvedere al relativo pagamento entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.
In deroga a quanto disposto dall'art.17 comma 2, D.P.R. n.435/2001 i versamenti dei soggetti già indicati in precedenza possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% di interesse corrispettivo.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n.435, i versamenti del diritto annuale dovuto possono pertanto essere effettuati dal 21 al 31 luglio 2023 compreso, maggiorando a titolo di interesse corrispettivo la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.
Nella tabella seguente, per ogni utilità, si riepilogano i termini e le percentuali di maggiorazione da applicare entro il 20 luglio 2023 e quelle da considerare, per ciascun giorno di versamento, oltre tale data:

 

TERMINE/GIORNO DI VERSAMENTO

MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE CON/SENZA % DI MAGGIORAZIONE

entro il 20 luglio 2023

senza alcuna maggiorazione

21 luglio 2023

0,0364

22 luglio 2023

0,0727

23 luglio 2023

0,1091

24 luglio 2023

0,1455

25 luglio 2023

0,1818

26 luglio 2023

0,2182

27 luglio 2023

0,2545

28 luglio 2023

0,2909

29 luglio 2023

0,3273

30 luglio 2023

0,3636

31 luglio 2023

0,4


Dal 1° agosto 2023 si potranno regolarizzare i versamenti irregolari solo tramite il ravvedimento operoso maggiorando il diritto annuale dovuto con le sanzioni applicabili al “ravvedimento breve” (entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza del 20 luglio 2023) o tramite il “ravvedimento lungo” (entro un anno, ossia dal 21 agosto 2023 al 20 luglio 2024), con applicazione, per entrambe le tipologie di ravvedimento, degli interessi legali dovuti, decorrenti dal 21 luglio 2023 fino al giorno di versamento, come previsto dalle norme vigenti.

 

 

Ultima modifica
Lun 17 Giu, 2024