Proroga termini di versamento anno 2024

Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2024 per il 2023 sono i seguenti:

  • 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;

  • 30 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio, e quindi:

  • entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;

  • entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Pertanto, per una società di capitali che approva il bilancio nel corso del mese di giugno 2024, il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve avvenire entro il 31 luglio 2024.

Proroga del termine per i soggetti Isa

Con l’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, sono stati prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva;

  • che scadono il 30 giugno 2024;

  • in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o di vantaggio (c.d. “minimi”).

Il rinvio del termine di versamento viene introdotto in concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo D.Lgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto.

Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale (il primo biennio concordato è infatti il 2024/2025), la sua efficacia ha portata generale, tenuto conto del fatto che la disposizione citata include anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo, quali:

  • i contribuenti soggetti agli Isa, ma per i quali operano cause di esclusione;

  • i soggetti in regime forfettario.

Si sottolinea che l’articolo 37, D.Lgs. 13/2024 non prevede la possibilità di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni (come previsto dall’articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001), applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità non emerge neppure dalle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap. Sembra quindi preferibile ritenere che il termine prorogato del 31 luglio 2024 “assorba” la possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, con conseguente inapplicabilità di un ulteriore differimento al 30 agosto 2024. Tuttavia, tale possibilità potrebbe essere ammessa dall’Agenzia delle entrate con un prossimo chiarimento ufficiale (analogamente a quanto avvenuto in passato con la risoluzione n. 71/E/2019, rispetto alla proroga dei versamenti disposta nel 2019).

 

Ultima modifica
Lun 22 Lug, 2024