
Diritto annuale 2023 confermate le misure del 2022 a parità di fatturato e condizioni.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023/2025, l’incremento delle misure del diritto annuale di cui alla nota ministeriale n. 339674, dell’11 novembre 2022 adottato dalla Camere di Commercio con proprie delibere.
Pertanto gli importi relativi al diritto annuale per l’anno corrente, a parità di condizioni e fatturato, resteranno i medesimi rispetto all’anno 2022. Gli stessi dovranno essere versati entro il termine del primo acconto delle imposte il 30 giugno 2023.
Coloro i quali, in fase di prima iscrizione, dal 1° gennaio al 17 aprile 2023, abbiano versato il diritto annuale in misura inferiore rispetto a quanto già previsto nell’anno 2022, ovvero senza applicare la maggiorazione del 20% prevista, dovranno corrispondere l’importo integrativo entro il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 ovvero entro il 30 novembre 2023.