Cancellazioni d'ufficio

Cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative DPR 247/2004

L’ufficio Registro delle Imprese di Frosinone-Latina attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese (D.P.R. del 23 07/2004 n. 247).

La segnalazione all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono  l’avvio del procedimento può provenire solamente da altra Pubblica Amministrazione – altro ufficio della Camera di Commercio  – oppure rilevata dall’ufficio stesso.

Il procedimento non è attivabile su istanza (richiesta) di parte.

 

Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:

  • decesso dell’imprenditore
  • irreperibilità dell’imprenditore
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

 

Cancellazione d'ufficio delle società di persone

Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:

  • irreperibilità presso la sede legale
  • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
  • mancanza del codice fiscale
  • mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
  • decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita

 

Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione art. 2490 C.C.

La Camera di Commercio di Frosinone-Latina  avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per almeno tre anni consecutivi come previsto dall'art. 2490, comma 6, c.c, ovvero delle società di capitali;

  • in liquidazione
  • e che non hanno depositato il bilancio di esercizio per tre anni consecutivi.

 

Comunicazione avvio procedure di cancellazione

L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 venga disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.

Nell’ipotesi di cancellazione di società di persone, nel caso dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004.

Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.

 De

Procedimento d’iscrizione e cancellazione d’ufficio ex artt.  2190 – 2191 - 2495 – Decreto legge  76/20

I procedimenti d’iscrizione e cancellazione d'ufficio nelle sezioni ordinaria e speciale del Registro Imprese sono disciplinati dagli artt. 2190 e 2191 del codice civile (e artt. 16 e 17 del DPR 581/95), nonché dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

Iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.)

L'iscrizione d’ufficio viene attivata quando un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, e prende avvio da una notizia o segnalazione di soggetti pubblici o privati.

La procedura si articola nel seguente modo:

La richiesta di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., debitamente firmata, adeguatamente documentata e ben circostanziata, accompagnata dal documento di riconoscimento di colui che invia l’istanza, va inviata al Conservatore del Registro delle Imprese:

L’ufficio non gestisce segnalazioni anonime (prive di firma e di documento di riconoscimento o di firma digitale) e non opportunamente documentate.

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Cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.)

La cancellazione d'ufficio può essere attivata da qualsiasi interessato, quando un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, conseguentemente il Giudice del Registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Il Giudice può:

  • ordinare d'ufficio con proprio decreto la cancellazione dell’atto/fatto: in tal caso la pronuncia del Tribunale sarà iscritta d’ufficio al Registro Imprese;
  • negare la cancellazione d'ufficio: in tal caso la pratica viene archiviata.

Modalità di presentazione delle istanze

La richiesta di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., va presenta direttamente al Giudice del Registro presso il Tribunale sede dell’impresa.

 

 

Cancellazione d’ufficio (art. 2495 c.c.)

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 dell’art. 2492 cod. civile (novanta giorni successivi all’iscrizione di avvenuto deposito del bilancio di liquidazione) per la presentazione di reclami, il Conservatore del Registro delle imprese – laddove non riceva notizia del deposito di reclami da parte della Cancelleria del Tribunale competente – deve iscrivere d’ufficio la cancellazione della società.

(Iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione, prevista dall’art. 2495 c.c. comma 2 novellato dall’art 40 comma 12ter lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120)

 

Cancellazione d’ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 40 D.L. 76/2020 c.d. Decreto semplificazioni

Il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con L.11 Settembre 2020, n.120, dispone che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  • il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in Lire;
  • l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Il Conservatore iscrive d'ufficio, nel Registro delle Imprese, la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, comunicando l'avvio del procedimento agli amministratori delle società interessate, i quali possono presentare, entro sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, trasmettendo le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Decorso tale termine, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata anche l'eventuale cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri provvede, con propria determinazione, alla cancellazione delle società dal medesimo Registro.

Ultima modifica
Mar 22 Feb, 2022