Registro telematico dei gas fluorurati ad effetto serra

Cosa sono gli F-Gas

I gas fluorurati ad effetto serra, noti anche come F-Gas, sono sostanze chimiche artificiali utilizzate in numerosi settori ed applicazioni e la maggior parte di loro contribuiscono al riscaldamento globale. Si tratta in particolare di HFC (idrofluorocarburi), PFC (perfluorocarburi) e SF6 (esafluoruro di zolfo).

 

Cos’è il Registro F-GAS

Il Registro nazionale F-Gas rende accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle persone e alle imprese certificate per operare con i gas fluorurati. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e le attestazioni che comprovano competenze e conoscenze in materia. È istituita anche una Banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

 

Chi deve iscriversi

Persone fisiche che hanno l’obbligo di certificazione e svolgono attività di:

  • controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-Gas;
  • installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento e recupero su commutatori elettrici contenenti F-Gas;
  • recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

Imprese che hanno l’obbligo di certificazione e svolgono le seguenti attività:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti F-Gas, apparecchiature di protezione antincendio contenenti F-Gas.

Persone che hanno l’obbligo di attestazione e svolgono le seguenti attività:

  • recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Persone fisiche e Imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro F-GAS:

  • persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti F-Gas.

Imprese che svolgono attività di:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti F-Gas o di recupero di F-Gas da dette apparecchiature;
  • recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono;
  • recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-Gas;
  • controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

 

Esenzioni 

  • Persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse, qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente.
  • Persone fisiche addette al recupero di F-Gas dalle apparecchiature, di cui al D.lgs. n. 49 del 2014, la cui carica F-Gas è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente negli impianti autorizzati, in conformità all’artico 20 dello stesso decreto, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n.842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

 

Deroga

Due anni di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono F-Gas a condizione che:

  • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante;
  • svolgano l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

Un anno di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-Gas, di recupero di F-Gas dai commutatori ad alta tensione, di recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature che li contengono, a condizione che:

  • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività in questione;
  • svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

Un anno di deroga dall'obbligo di attestazione per le persone che svolgono attività di recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, a condizione che:

  • siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione;
  • svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

 

 

Le persone fisiche interessate presentano per via telematica apposita domanda. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.

 

Come iscriversi

Le persone e le imprese devono iscriversi esclusivamente per via telematica prima di iniziare l’attività al sito https://www.fgas.it/

 

Variazione

Le variazioni all'iscrizione avvengono per via telematica con modalità analoghe a quelle dell'iscrizione. L’imposta dovuta per persone e imprese è pari a 9,00 euro di diritto di segreteria e 16,00 euro di imposta di bollo da versare secondo le modalità indicate per l'iscrizione.

 

Sanzioni

È possibile trovare informazioni sulle sanzioni sul sito EcoCamere Registro F-GAS.

 

Assistenza e informazioni

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione, sui soggetti obbligati e risposte ai quesiti più frequenti consultare il sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/registrofgas

Per invio di quesiti info@fgas.it

Ultima modifica
Lun 26 Feb, 2024