RENTRI Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

A seguito del recepimento del Circular Economy Package (CEP), viene eliminato il SISTRI dalla normativa primaria. Questo in particolare con la riforma dell’art.188-bis del D.Lgs. 152/2006, operata per tramite del D.Lgs. 116/2020.
Sono quindi poste le basi per la successiva realizzazione di un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti; il sistema è basato su un dispositivo hardware denominativo Registro Elettronico Nazionale (REN). Da cui l’appellativo RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) dato al nuovo progetto, che vedrà la luce dopo il positivo riscontro ad un periodo di sperimentazione, avviato nel giugno 2021.

Con il D.L. 135/2018 nasce il c.d. “Registro elettronico”.

Che cos’è

Con la L. 12/2019, al comma 3, si prevede la creazione del c.d. “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Contrariamente al SISTRI, sarà il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) a gestire il sistema.

Chi è obbligato

Il Legislatore prevede, fra i soggetti obbligati all’iscrizione ad esso:

  • enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Un insieme decisamente più ampio rispetto a quello della platea dei soggetti obbligati al c.d. “cartaceo”.

Modalità e adempimenti

Mediante opportuno Decreto, che sancirà l’avviamento del nuovo sistema, si definiranno:

  • modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale;
  • modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

Fino alla data di piena operatività del Registro elettronico nazionale l’unico modello di tracciamento è quindi rappresentato da quello “cartaceo”.

Vantaggi

La riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolve una serie di funzioni. Tra queste:

  • consentire la trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
    • ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
    • ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
    • garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati, per una maggiore efficacia delle attività di controllo;
    • consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare e dell’individuazione dei fabbisogni impiantistici:
    • modificare il sistema sanzionatorio.

Come sarà regolamentato il RENTRI

Il RENTRI si basa su procedure e strumenti di tracciabilità di cui al “Registro elettronico nazionale” e avrà il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA).
Dovrà essere quindi disciplinato mediante uno o più atti regolamentari che andranno a regolamentare:

  • aspetti riguardanti organizzazione e funzionamento dello stesso;
  • nuovi tracciati record di registri e formulari;
  • operazioni relative alla loro compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale;
  • modalità di iscrizione al sistema da parte dei soggetti passivi;
  • sistema per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti. Questo al fine di consentire l’interoperabilità con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce.

E’ previsto un periodo di sperimentazione, preliminare all’attuazione vera e propria, caratterizzata, all’insegna della sostenibilità economico-finanziaria e dalla semplificazione amministrativa.

Come è articolato il RENTRI, Registro elettronico nazionale

Materialmente il Registro sarà ospitato presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, ed articolato in due sezioni:

  • anagrafica: riporta i dati relativi ai soggetti iscritti e, soprattutto quelli relativi alle informazioni riguardanti le specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  • tracciabilità: riporta i dati veri e propri riferibili al ciclo di vita compiuto e tracciato mediante il sistema.

 

Ultima modifica
Lun 04 Ott, 2021