Campagna bilanci

GUIDA UNIONCAMERE AL DEPOSITO DEI BILANCI
 

Il deposito del bilancio deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'assemblea che lo approva.

Il verbale assembleare di approvazione del bilancio che preveda una distribuzione di utili deve essere sottoposto a registrazione.


FORMATO DEI DOCUMENTI

L'art.3, comma 3 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 stabilisce che l'obbligo di deposito del bilancio nel formalo elettronico elaborabile XBRL ritiene assolto con il deposito del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 19 dicembre 2014 del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico contenente l'Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio ai fini del deposito al Registro delle imprese l'obbligo è stato esteso alla nota integrativa.

È in vigore la nuova tassonomia 2018-11-04 (G.U. Serie Generale n.6, del 8 gennaio 2019), con obbligo di utilizzo per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2018 o successivamente (con utilizzo obbligatorio dal 1° marzo 2019; fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06).

Tutti i bilanci relativi ad esercizi con data inizio anteriore al 1° gennaio 2016 (ante D.Lgs n.139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14, coerente alla precedente normativa. Dal 19 gennaio 2018 sul sito istituzionale di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) è disponibile la nuova versione delle tassonomie  dei documenti che compongono il bilancio.

 

Una pratica di deposito del bilancio si compone dunque di:

  1. prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, e nota integrativa codificati esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;
    b) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell'assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.

    Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nel caso di esonero espressamente previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato selezionando una delle apposite dichiarazione previste nel "modulo B".
    In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 10.12.2008, l'obbligo non sussiste per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, per le società anche non quotate che redigono i bilancio di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. l del D.Lgs. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 87/1992, e per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle precedenti società.



Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL (deposito del bilancio in doppio formato) solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'art. 2423 c.c. (v. indicazioni del par. 2.2.2 a pag. 20 del Manuale operativo - formato file pdf - 2,87 mb).

Tutti i file devono essere firmati digitalmente.

All'indirizzo http://tebeni.infocamere.it/teniWeb/jsp/index.jsp è possibile verificare la validità del documento XBRL.


ELENCO SOCI

A seguito dell'entrata io vigore della legge 28 gennaio 2009 n.2 occorre distinguere tra le società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali.

  • SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSORTILI A R.L.
    Ai sensi dell'art.16, comma 12 octies, del D.L. 29.11.2008 n.185, che ha modificato l'articolo 2478 bis c.c., a far data dal 30 marzo 2009 è stato abolito l'obbligo di deposito dell'elenco soci sino a ta1e data previsto per le società a responsabilità limitata con riferimento alla situazione degli assetti proprietari alla data di approvazione del bilancio di esercizio.

Pertanto a partire da tale data le società a responsabilità limitata non devono più depositare l'elenco soci.

  • SOCIETÀ PER AZIONI, CONSORTILI PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI
    E' soggetto all'obbligo di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche il deposito per l'iscrizione dell'elenco soci di cui al comma 2 dell'art.2435 C.C.; esso deve essere riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio.
    Nel caso in cui tra le date di approvazione dell'ultimo bilancio depositato e quello attuale siano intervenuti trasferimenti di azioni o quote è necessario compilare sempre anche il riquadro "INDICAZIONE ANALITICA DEI TRASFERIMENTI"; si rammenta che la data da inserire nel relativo modulo del software di compilazione della modulistica è quella dell'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.
    La comunicazione dell'elenco soci va fatta esclusivamente con il modello S allegato al modello B.
    Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 558/1999 è possibile confermare l'elenco soci nel caso in cui nessuna modificazione sia intervenuta rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. È estremamente importante verificare attentamente che la situazione che s'intende riconfermare sia quella risultante al registro delle imprese e che rispetto alla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente non vi siano stati trasferimenti di azioni, ciò anche per evitare di incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci sanzionabili penalmente. Si consiglia vivamente pertanto di fare una visura assetti proprietari prima di predisporre il deposito dell'elenco soci anche a riconferma.

 


DIRITTI DI SEGRETERIA

L'importo dei diritti di segreteria per i bilanci/elenchi soci presentati con modalità telematica ammonta a € 62,40 *.

Per le cooperative sociali i diritti di segreteria sono ridotti del 50% ed ammontano, pertanto, rispettivamente a € 32,40 **.


Le start-up innovative sono esonerate, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale, dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

*   € 60,00 (diritti di segreteria) + € 2,40 (contributo finanziamento Organismo italiano di contabilità OIC stabilito con decreto interministeriale)

** € 30,00 (diritti di segreteria) + € 2,40 (contributo finanziamento Organismo italiano di contabilità OIC stabilito con decreto interministeriale)

 

Ultima modifica
Mer 08 Mag, 2024