Diritto annuale anno 2023
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23 febbraio 2023, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023/2025, l’incremento delle misure del diritto annuale adottato dalla Camere di Commercio con proprie delibere.
Resta confermato, pertanto, anche per l’anno 2023 il diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell’anno o che provvedono all’apertura di nuove unità locali come di seguito riportato, valido per la Camera di Commercio Frosinone Latina.*
Tipo di impresa |
Sede |
Unità locale |
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Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese |
€ 52,80 (arrotondato |
€ 10,56 (arrotondato € 11,00**) |
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Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (imprese individuali, cooperative, consorzi, soc. consortile, GEIE, società di persone, società di capitali) |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Società semplici agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
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Società semplici non agricole |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Soggetti iscritti al REA (solo per la sede) |
€ 18,00 |
€ 0 |
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria |
€ 66,00 |
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Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato ad eccezione delle società/ul di nuova iscrizione nel 2022 che pagheranno l’importo minimo previsto per le società/ul. |
Scaglioni di fatturato |
TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO |
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– Società in nome collettivo– Società in accomandita semplice– Società di capitali– Società cooperative– Società di mutuo soccorso– Consorzi con attività esterna– Enti economici pubblici e privati– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
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Da Euro |
Ad Euro |
Aliquote % |
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0 |
100.000 |
€ 200 (misura fissa) |
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Oltre 100.000 |
250.000 |
0,015% |
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Oltre 250.000 |
500.000 |
0,013% |
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Oltre 500.000 |
1.000.000 |
0,010% |
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Oltre 1.000.000 |
10.000.000 |
0,009% |
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Oltre 10.000.000 |
35.000.000 |
0,005% |
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Oltre 35.000.000 |
50.000.000 |
0,003% |
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Oltre 50.000.000 |
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0,001(fino ad un massimo di € 40.000) |
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PER CIASCUNA UNITA’ LOCALE /SEDE SECONDARIA DI SOCIETA’ GIA’ ISCRITTE |
IMPORTO PARI AL 20% DELL’IMPORTO DOVUTO DALLA SEDE LEGALE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 120,00 PER CIASCUNA UNITA’ LOCALE |
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PER CIASCUNA UNITA’ LOCALE /SEDE SECONDARIA DI SOCIETA’ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE O AL MASSIMO ENTRO 30GG DALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE |
€ 24,00 |
* Per le altre Camere occorre accertarsi se le medesime hanno avuto l’autorizzazione alla maggiorazione suddetta da aggiungere all’importo base indicato nella nota n. 339674 dell’11 novembre 2022
Per le imprese di prima iscrizione o nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l’utente potrà scegliere se pagare contestualmente alla domanda o successivamente, con modello F24, nel termine dei 30 giorni dalla domanda suddetta (cioè dal protocollo REA); per le altre imprese (non di prima iscrizione) i termini per il pagamento coincidono con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte, di norma il 30 giugno 2023.
Poiché il decreto ministeriale con il quale sono state autorizzate le maggiorazioni previste dalle Camere di Commercio è stato pubblicato in data 17 aprile 2023, le imprese di nuova iscrizione che dal 1° gennaio 2023 al 17 aprile 2023 hanno pagato un importo inferiore a quello definitivamente previsto dovranno provvedere al versamento dell’importo integrativo entro il termine del secondo acconto delle imposte (di norma 30 novembre 2023).
Ciccare qui per visualizzare lo schema complessivo del tributo dovuto con evidenza degli importi integrativi da versare da parte dei soggetti iscritti dal 1° gennaio al 17 aprile 2023, che hanno pagato un importo ridotto.
In caso di trasferimento da altra provincia nel corso dell’anno il pagamento dovrà avvenire solo a favore della Camera di Commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell’anno di riferimento entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte, come per tutte le imprese già iscritte, oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d’anno.