Arbitri
Chi è
L’arbitro è la persona fisica al quale è affidata, individualmente o collegialmente, la risoluzione di una controversia disciplinata dallo Statuto e Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio Frosinone Latina.
Principi deontologici
Ciascun Arbitro deve essere neutrale, imparziale e indipendente rispetto alle parti.
Contestualmente all’accettazione della nomina egli deve rendere una dichiarazione nelle quale affermi:
- l’assenza di qualunque rapporto con le parti o i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza
- l’assenza di qualunque interesse personale od economico , diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia che possa pregiudicare la sua neutralità;
- l’assenza di qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che possa minare la sua imparzialità.
Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare ogni circostanza che, intervenuta nel corso del procedimento , possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell’incarico.
L’arbitro favorisce un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, stabilisce i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
L’arbitro mantiene riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito della procedura arbitrale.
L’arbitro non accetta alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese. L'onorario dell’arbitro è determinato in base al valore economico della lite secondo il tariffario allegato allo Statuto e Regolamento .
Termini per la decisione
All’Arbitrato rituale si applica l’art.820 c.p.c. ove è previsto che le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.
Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
In ogni caso il termine può essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni
In caso di Arbitrato irrituale, l’art.26 dello Statuto e Regolamento stabilisce che, salvo diverso accordo delle parti, l’Arbitro deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della prima udienza di costituzione dell’organo arbitrale.
Il termine può essere prorogato di ulteriori novanta giorni , quando si tratti di questioni particolarmente complesse e che richiedano particolari indagini o quando sia necessario assumere mezzi istruttori ovvero nel caso di giustificato impedimento del collegio.
In caso di Arbitrato societario , l’art.41 dello Statuto e Regolamento stabilisce che il lodo , salvo diverso accordo delle parti in clausola compromissoria, è pronunciato entro 240 giorni dall’accettazione della nomina e che tale termine può essere prorogato nei casi stabiliti dal codice di procedura civile e dal D.Lgs.n.5/2003.
Elenco degli Arbitri
Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale forma un elenco di arbitri al quale possono iscriversi i Magistrati a riposo e gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, ad esclusione di quelli iscritti negli elenchi speciali, aventi competenza sul territorio delle Province di Latina e Frosinone, con anzianità di iscrizione e di esercizio della professionale di almeno 5 anni.
La scelta dell’Arbitro o degli Arbitri è effettuata dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei professionisti iscritti nell’Elenco degli Arbitri.
Per l’iscrizione ad esso, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta semplice e corredata di CV, indirizzata al Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.
L’Elenco viene sottoposto a revisione, di norma, ogni 4 anni.