Benefici fiscali e credito d'imposta
Per i soggetti che si avvalgono del procedimento di mediazione, il D.Lgs. n. 28/2010 prevede dei benefici fiscali:
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
- Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Credito d’imposta
L’art. 20 del D.Lgs. n.28/2010 stabilisce che, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato alle indennità di mediazione (al netto dell’IVA) versate all’Organismo che ha gestito il procedimento, fino a concorrenza di € 600.
Nei casi di mediazione c.d. obbligatoria (art.5 D.Lgs.n.28/2010) e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, finoa concorrenza di € 600,00
In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
Usufruire del credito di imposta significa, per coloro che hanno sostenuto spese connesse alla mediazione, poterle detrarre dall’importo da versare allo Stato in sede di liquidazione delle imposte dovute, sia in caso di compilazione del 730 che del Modello Unico. Queste spese vengono quindi solo anticipate perché saranno rimborsate in tutto o in parte l’anno successivo, al momento della dichiarazione dei redditi, anche se si potrà usufruire del credito solo avendo un debito nei confronti dello Stato.