Il procedimento di mediazione
La Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda di mediazione, salvo diverso accordo fra le parti o motivate esigenze organizzative e lo comunica alle parti interessate (con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione), unitamente al nominativo del mediatore nominato dal responsabile dell’organismo tra gli iscritti nell'apposito elenco.
La parte invitata comunica alla segreteria la propria adesione al procedimento di mediazione almeno 7 giorni prima della data fissata per l’incontro, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla segreteria.
Per il primo incontro è assicurata la disponibilità temporale del mediatore e dell’organismo per almeno due ore. Al primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questione controverse.
La Camera di Commercio mette a disposizione delle parti un ambiente neutrale e riservato, dove avanzare proposte e costruire, in piena autonomia, la soluzione al proprio problema avvalendosi dell'assistenza specializzata di un mediatore indipendente e imparziale.
Gli incontri di mediazione possono svolgersi:
- IN PRESENZA, presso una delle sedi operative del Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Frosinone-Latina
- MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO, attraverso un sistema di collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità di tutte le persone collegate, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti nel Regolamento camerale.
Le parti devono partecipare personalmente agli incontri di mediazione ad eccezione dei casi in cui abbiano giustificati motivi che ne impediscano la partecipazione personale. In tal caso possono farsi sostituire da un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri
Le parti devono obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato nei casi espressamente previsti dalla legge.
Verbale conclusivo di mediazione
Il verbale di accorso e il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti e dai loro avvocati secondo quanto previsto dalla legge.
Ove le parti siano assistite da avvocati, il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’art.11, comma 7, del D.Lgs. n.28/2010 prevede che “(...) se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.