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Composizione negoziata della crisi d’impresa: le informazioni entrano in visura camerale
Con le modifiche introdotte nella Legge di conversione n.147/2021 del D.L. 118/2021 (Composizione Negoziata Crisi d’Impresa), è stata data all’imprenditore la possibilità di presentare volontaria istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari del patrimonio.
Secondo quanto definito dall'art.6 del DL n.118/2021, l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può, attraverso l’apposita piattaforma telematica nazionale, avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa chiedendo anche la nomina di un esperto indipendente (art.3 legge n.147/2021).
L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto, o successivamente, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio: questa richiesta deve essere pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese (art. 6 legge 147/2021).
Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; non può inoltre essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
Le specifiche tecniche di pubblicità legale nel Registro Imprese per i soggetti che intendono avvalersi di questo strumento giuridico sono al vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico ed avranno lo scopo di fornire una pubblicità organica, andando tra l'altro a "collocarla", per la trasparenza e l’informazione ai terzi, in uno specifico blocco della visura.