Le diverse procedure
Piano di ristrutturazione dei debiti
Se il debitore è un consumatore o comunque ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, con il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, e che non prevede l’approvazione preventiva dei creditori.
Non può accedere alla procedura il consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda o che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Concordato minore
Se il debitore non è consumatore e le obbligazioni derivano da un’attività imprenditoriale o professionale può formulare ai creditori una proposta di concordato minore, al fine di poter continuare l’attività imprenditoriale o professionale, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, attraverso qualsiasi forma, ed è subordinato all’approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Tale proposta non è consentita al consumatore
Non può accedere alla procedura il debitore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda o che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Se non è prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale può formulare ai creditori una proposta di concordato minore con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori
Liquidazione controllata
Entrambe le tipologie di debitori possono far ricorso all'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del Concordato minore e della Ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il Liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice delegato.possono domandare, con ricorso al Tribunale competente e con l’assistenza dell’OCC, l’apertura della Procedura di Liquidazione controllata di tutti i propri beni.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.
Procedure familiari
La disciplina dettata dal nuovo codice della crisi, prevede la possibilità che membri della stessa famiglia, indebitati, possano avviare un’unica procedura, riducendone così i costi e i tempi.
Per l’accesso alla procedura cd “familiare” occorre che si verifichi almeno una delle condizioni seguenti:
- che i membri della famiglia siano conviventi
- che il sovraindebitamento abbia un’origine comune
Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.