Mercoledì 28 Agosto 2024
Chi può accedere
Possono accedere alla procedura i soggetti indicati all’art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 14/2019, ossia i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versino in stato di sovraindebitamento, cioè:
- i consumatori
- gli imprenditori agricoli;
- le c.d. start up innovative di cui al D.L. n.179/2012, convertito con L.n.221/212
- gli imprenditori minori, ossia gli imprenditori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
- gli imprenditori cessati
- i soci illimitatamente responsabili
- i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- le società professionali ex L. 183/2011;
- le associazioni professionali o studi professionali associati;
- le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- gli enti privati non commerciali.
Sono esclusi
- imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.
La procedura è riservata a coloro che:
- si trovano in uno stato di crisi, cioè nella condizione del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- si trovano in uno stato di insolvenza ossia nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"
- non abbiano già beneficiato in passato – per un massimo di due volte – dell’esdebitazione
- non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Per i procedimenti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali:
Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidere:
- per la persona fisica esercente attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
- per la persona fisica non esercente attività d’impresa con la residenza o il domicilio;
- per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d’impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese.
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Gio 22 Set, 2022