Tachigrafi digitali
Il DM 23 febbraio 2023, "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 del 21 aprile 2023, ha introdotto, a partire dal 6 maggio, nuove e sostanziali modifiche nella disciplina che concerne i Centri tecnici autorizzati al montaggio, alle riparazioni e ai controlli periodici dei tachigrafi analogici, digitali e intelligenti installati sui veicoli commerciali. La revisione della normativa, che discende da quella europea, si è resa necessaria per armonizzare le procedure e gli adempimenti a carico dei soggetti che operano interventi sui tachigrafi analogici, digitali ed intelligenti.
Abrogando il DM 10 agosto 2007 ed i decreti ministeriali del 24 maggio 1979 e del 16 maggio 1987, n.225, il nuovo decreto ha riformato, in particolare:
- i requisiti dei centri tecnici (articolo 7): il requisito di buona reputazione è legato alla formazione e alla reputazione tecnica e non più all'onorabilità;,
- l’autorizzazione per l’esecuzione degli interventi tecnici riguarda i tachigrafi digitali di ogni generazione ed ha durata biennale (articolo 8)
- l'istanza di rinnovo deve avvenire entro i 60 giorni precedenti alla scadenza. Se la Camera non provvede al rinnovo, il Centro tecnico deve sospendere l'attività alla scadenza dell'autorizzazione (articolo 9),
- all'atto del rinnovo, i Centri tecnici sono tenuti a rilasciare una dichiarazione di impegno, valida per due anni, con la quale si adeguano ai nuovi requisiti previsti. In occasione del rinnovo successivo, l'istanza dovrà riguardare il rilascio di un'unica autorizzazione ed i Centri tecnici dovranno dimostrare di aver provveduto all'adeguamento;
- si estende l'elenco dei soggetti che possono fare formazione. Gli attestati valgono 36 mesi (articolo 12);
- la sorveglianza cui i Centri tecnici sono sottoposti (articoli 19 e 20);
- il Ministero ha previsto una nuova modulistica disponibile sul suo sito istituzionale (articolo 22): https://www.mise.gov.it/index.
php/it/mercato-e-consumatori/ normativa-tecnica/metrologia/ tachigrafi; - è prevista una disciplina provvisoria, riportata nell'art. 26, per le officine autorizzate per il solo tachigrafo analogico che, se in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere, entro il 6 novembre 2024, l'autorizzazione ad operare come centri tecnici, presentando una istanza di conformazione. Scaduto tale termine di tempo, le autorizzazioni per il solo tachigrafo analogico decadono;
- i Centri tecnici sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti nell’allegato I, paragrafo 1 (requisito di buona reputazione), paragrafo 2 (requisiti tecnici generali) e paragrafo 3 (requisiti tecnici dei mezzi e delle apparecchiature), dove alla tab. 1, in particolare, è riportato lo "Schema di requisiti e controlli della strumentazione" che disciplina i requisiti degli strumenti tecnici ed i controlli periodici (interni e esterni), e relative frequenze (annuali e biennali), ai quali tale strumentazione deve sottostare;
- i requisiti minimi dei Centri di formazione, dei formatori e dei programmi di formazione, riportati nell'allegato II, prevedono una formazione composta da un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata complessiva di 20 euro per l'attività su tachigrafi digitali di ogni generazione, ai quali si affiancano ulteriori 4 ore per l'attività su ciascuna tipologia di tachigrafi. L'aggiornamento del personale dei Centri tecnici è fissata ogni 36 mesi dalla data del rilascio dell'ultimo attestato conseguito.
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