Credito d'imposta

Per i soggetti che si avvalgono del procedimento di mediazione, il D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni prevede dei benefici fiscali. L’art. 20 del D.Lgs. n.28/2010 stabilisce che il credito d’imposta spetta a tutte le parti che hanno partecipato al procedimento ed è commisurato alle indennità di mediazione (al netto dell’IVA) versate all’Organismo che ha gestito il procedimento, con il limite di € 500, se la mediazione si è conclusa con successo, o di € 250 in caso di insuccesso.

Usufruire del credito di imposta significa, per coloro che hanno sostenuto spese connesse alla mediazione, poterle detrarre dall’importo da versare allo Stato in sede di liquidazione delle imposte dovute, sia in caso di compilazione del 730 che del Modello Unico. Queste spese vengono quindi solo anticipate perché saranno rimborsate in tutto o in parte l’anno successivo, al momento della dichiarazione dei redditi, anche se si potrà usufruire del credito solo avendo un debito nei confronti dello Stato.

Come ottenere il credito d’imposta

L’art.20, comma 3, del D.L. n.28/2010 prevede che “Il Ministero della Gustizia comunichi all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro il 30 maggio di ciascun anno per la sua determinazione e trasmetta, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati”. Il comma 4 precisa che “il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, in compensazione".

Se la comunicazione perviene in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui la comunicazione è stata ricevuta.

Altre agevolazioni tributarie

L’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce inoltre:

  • al comma 2 che “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alla procedura sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”;
  • al comma 3 che “il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000”. L’imposta è dovuta per la parte eccedente tale importo.
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Mar 28 Set, 2021