Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Chiunque ha diritto di richiedere alla Camera di Commercio di Latina documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa, anche in modo parziale.
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuito e non richiede motivazione.
Modalità di esercizio del diritto di accesso civico
- Il diritto d accesso civico ai sensi dell’art.5 , comma 1, del D.Lgs.n.33/2013, si esercita attraverso la presentazione di una istanza contenente le generalità del richiedente, i relativi recapiti e l’identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, indirizzata all’avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale della Camera di Commercio e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a mezzo raccomandata a/r spedita al seguente indirizzo via Umberto I, n.80 – 04100 Latina, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC latina@lt.legalmail.camcom.it) ovvero ancora mediante consegna a mano all’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente.
- Ricevuta la richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la trasmette al Dirigente dell’unità organizzativa responsabile della pubblicazione del dato, in qualità di Responsabile del procedimento.
- Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Responsabile del procedimento, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web il documento, l’informazione o il dato richiesto, per il tramite dell’unità organizzativa competente e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento testuale; se il documento, l’informazione o il dato richiesto è già pubblicato, il Responsabile del procedimento indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto non costituisce oggetto di pubblicazione obbligatoria ex D. Lgs. 33/2013, il Responsabile del procedimento rigetta l’istanza e ne dà comunicazione al richiedente.
- In caso di mancata pubblicazione dell’informazione, del dato o del documento oggetto dell’istanza, nel termine di cui al primo comma, il richiedente può ricorrere al Segretario Generale, in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990 (a mezzo raccomandata a/r spedita al seguente indirizzo via Umberto I, n.80 – 04100 Latina, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC latina@lt.legalmail.camcom.it ovvero ancora mediante consegna a mano all’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, pubblica quanto richiesto sul sito web e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Accesso documentale (Capo V della L.n.241/1990)
Ha ad oggetto i “documenti amministrativi” e può essere esercitato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. È disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1991, n.241 e dal Regolamento interno in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.
Normativa
artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1991, n.241
Regolamento interno in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Segretario Generale Avv. Pietro Viscusi
cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it
Modulo di richiesta di Accesso civico
Riferimenti normativi
Capo I-bis D.Lgs.n.33/2013
Linee Guida ANAC (delibera n.1309, del 28 dicembre 2016)
Aggiornato al 28 dicembre 2017