Interventi straordinari e di emergenza

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche’ l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione.

Obbligo di pubblicazione non dovuto per le Camere di Commercio che non sono ricomprese nelle tipologie di Enti di cui alla lettera g) della Delibera Civit n. 50/2013.

 

Riferimenti normativi
Art.42, comma 1, lett.a) D.lgs n.33/2013 e s.m.i.
Art.42, comma 1, lett.b) D.lgs n.33/2013 e s.m.i.
Art.42, comma 1, lett.c) D.lgs n.33/2013 e s.m.i.

 

Aggiornato al 27 luglio 2017

Ultima modifica
Mer 30 Nov, 2022