Visto poteri di firma

Il visto poteri di firma può essere apposto su fatture collegate alla richiesta di un certificato di origine e su dichiarazioni effettuate su carta intestata direttamente dal richiedente (legale rappresentante o procuratore di un'impresa).

 

Visto poteri di firma su fatture

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto un visto della Camera di Commercio, daranno luogo al visto poteri di firma del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali, e non più al "visto congruità prezzi". Disposizioni in tal senso sono fornite dalla nota Circolare n. 62321 del 18 marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Quando la fattura è presentata esclusivamente in forma telematica, questa sarà munita di firma digitale e olografa del soggetto aziendale che detiene i poteri e la Camera di Commercio potrà procedere con l'apposizione del relativo visto poteri di firma, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.

Si precisa che in materia è ammessa l’apposizione del timbro “Poteri di Firma” anche sulla fattura proforma e sul Packing list.

Il visto poteri di firma su fatture viene rilasciato, contestualmente alla richiesta di certificati di origine, allo sportello Commercio estero.

Se la richiesta viene effettuata contestualmente alla pratica telematica di certificato di origine (piattaforma Cert'O) non occorre presentare il modulo.

 

Visto poteri di firma su dichiarazioni del legale rappresentante

Qualora, invece, la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate sulla propria carta intestata direttamente dal richiedente (legale rappresentante o procuratore), la Camera di Commercio apporrà un timbro con la dicitura "visto poteri di firma" del dichiarante, in base alle informazioni riscontrabili e verificabili nel Registro delle imprese o in atti notarili presentati agli uffici camerali.

Non è possibile ottenere il visto per:

Dichiarazioni sull'origine dei prodotti rese dall’impresa su atti e documenti commerciali. Infatti, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di Commercio non procedono all’apposizione del visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all’origine delle merci rese dall’impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l’emissione di un certificato di origine.

 

Timbri di congiunzione su documenti commerciali

Come chiarito da Unioncamere Nazionale, la Camera di Commercio non è tenuta ad apporre il timbro camerale di congiunzione sugli atti commerciali delle imprese (fatture commerciali, fatture proforma, packing list).

In alternativa l’impresa potrà presentare la documentazione cartacea munita dei propri timbri di congiunzione e la Camera se necessario apporrà il timbro “Poteri di Firma”.

I timbri di congiunzione camerali vanno invece utilizzati sui certificati di origine, se prodotti su più pagine o sulle fatture quando queste devono essere integrate nei certificati per la descrizione dei beni; ciò in quanto i certificati sono emessi e formati dalla Camera di Commercio.

 

Come ottenerlo

E’ sufficiente presentare una richiesta per visto per deposito.
 

Costi

Diritti di segreteria sono pari ad € 3,00

 

Ultima modifica
Mer 20 Ott, 2021