Impiantistica
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2008, n.61), in vigore dal 27.03.2008, ha riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:
- estensione dell’obbligo del possesso dei requisiti tecnico - professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d’uso sia civile che industriale;
- innalzamento dei requisiti tecnico – professionali (livello di specializzazione in luogo di quello qualificato ed aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore);
- previsione che il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla precedente classificazione;
- eliminazione dell’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, confermando però l’obbligo di depositare presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.
Ambito di applicazione
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G) impianti di protezione antincendio,
nell’ambito degli edifici collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, indipendentemente dalla destinazione d’uso; se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, si applica dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del D.M. 37/08.
Informazioni aggiuntive
Sono possibili abilitazioni limitate, per alcune delle attività indicate nelle lettere A/B/C dell’ art. 1, comma 2, del D.M. 37/08, purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Le abilitazioni individuate dalle lettere “A” e “B” sono state modificate, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare; per individuare l’esatto contenuto dell’abilitazione occorre pertanto fare riferimento, non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento all’impresa e al responsabile tecnico. L’abilitazione per la lettera A, riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ampia rispetto alla precedente in quanto fa riferimento anche agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; per contro l’abilitazione per la lettera B, riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e si riferisce ai soli: “impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere”.
Requisiti tecnico - professionali per l'esercizio dell'attività
Il responsabile tecnico deve possedere, in alternativa, uno dei seguenti requisiti tecnico - professionali:
1. titolo di studio (art.4, comma 1/a)
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta.
2. titolo di studio ed esperienza professionale (art.4, comma 1/b/c e comma 2)
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l’attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per l’attività di installazione di “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” è di 1 anno.
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per l’attività di installazione di “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” è di 2 anni consecutivi.
L’attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico - professionale, escludendo le attività amministrative-contabili, in qualità di dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d’uscita e l’apprendistato), titolare, amministratore, socio, collaboratore familiare.
3. esperienza professionale specializzata (art.4, comma 1/d e comma 2)
- Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato.
- Prestazione lavorativa svolta in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare, per un periodo non inferiore a tre anni, in impresa abilitata del settore, in forma di collaborazione tecnica continuativa equiparabile a quella di operaio specializzato
- Prestazione lavorativa svolta in qualità di socio artigiano/collaboratore familiare artigiano, per un periodo non inferiore a tre anni, in impresa abilitata del settore, in forma di collaborazione tecnica continuativa specializzata.
4. esperienza professionale semplice (art.4, comma 2)
Prestazione lavorativa svolta in qualità di titolare/socio/collaboratore familiare, in impresa abilitata del settore, per un periodo non inferiore a sei anni, in forma di collaborazione tecnica continuativa semplice (per le attività di impianti idrosanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni).
5. casi particolari
- Prestazione lavorativa svolta presso imprese non installatrici che curano l'installazione e la manutenzione di impianti aziendali; in questo caso l'attività lavorativa può essere considerata idonea al conseguimento dei requisiti tecnico - professionali solamente se l'impresa ha regolarmente dichiarato alla C.C.I.A.A. competente la predisposizione di un Ufficio Tecnico e la nomina di un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008.
- Aver esercitato professionalmente l’attività di impiantistica, in qualità di titolare o socio di impresa del settore (ancorché non più operante) regolarmente iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Ditte, per una durata non inferiore ad 1 anno, nel periodo precedente il 13 marzo 1990 (art.6 della legge 5 gennaio 1996 n.5).
- Essere stato già abilitato all’esercizio dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti dell’art. 1, comma 2, del D.M. 37/08 o ai sensi della precedente Legge n. 46/90.
- Riconoscimento di titolo estero abilitante a seguito Decreto Ministeriale.
Requisiti di onorabilità
La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Incompatibilità.
Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa, sia essa di lavoro dipendente, di lavoro autonomo/libero professionista o d'impresa.
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
Le imprese che iniziano ad esercitare le attività di impiantistica devono inviare, il giorno stesso di inizio dell’attività, la S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, unitamente alla Comunicazione Unica all’Ufficio del Registro delle Imprese e all’Albo Artigiani.
Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l’apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato nella SCIA da ciascuno dei soggetti interessati.
La Camera di Commercio valuta la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate ESCLUSIVAMENTE nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani.
Contatti
artigianato.latina@frlt.
artigianato.latina@pec.frlt.
Modulo | Dimensione | Tipologia | Versione |
---|---|---|---|
Designazione Sostituzione RT impiantisti 17.2.2023.pdf Designazione soggetto abilitante | 333.7 KB | Designazione soggetto abilitante | |
Antimafia 37 1.2.2022.pdf Modello Antimafia | 81.52 KB | Modello Antimafia | |
SCIA impiantisti 1.2.22 (2).pdf SCIA | 217.59 KB | SCIA |