Restituzione Carnet A.T.A.
Come indicato nel modulo di domanda, i Carnet dovranno essere restituiti alla Camera emittente entro e non oltre otto giorni dalla data di scadenza di validità.
L’emissione di ulteriori Carnet può essere subordinata alla restituzione di quelli scaduti rilasciati alla stessa impresa.
Analogamente, la Camera può insindacabilmente rifiutare l’emissione di nuovi Carnet quando, in quelli già restituiti, non risultino correttamente effettuate le operazioni di reimportazione.
In questo caso, al fine di completare le procedure previste per il corretto rientro in Italia della merce, l’interessato può chiedere di ritirare il Carnet precedentemente restituito.
Nel caso in cui tutta o parte della merce sia stata venduta nel Paese estero, oltre al carnet sarà necessario presentare anche:
- le relative fatture di vendita;
- la bolletta doganale che attesti l’autorizzazione da parte della dogana italiana alla trasformazione dell'esportazione da temporanea in definitiva;
- autorizzazione della dogana italiana alla trasformazione suddetta;
- (solo eventualmente) prova del pagamento dei dazi relativi alla merce venduta.