Facchinaggio
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare del 29 febbraio 2008, prot. n. 1832, ha chiarito che l'art. 10, comma 3, del D.L. n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007, dispone, per le attività di facchinaggio, che le dichiarazioni di inizio attività (oggi Segnalazione Certificata Inizio Attività) siano presentate esclusivamente alla C.C.I.A.A. competente, unico soggetto per valutare il possesso dei requisiti di legge da parte delle imprese intenzionate ad operare in tali settori. Presentando la domanda telematica per l'iscrizione artigiana occorre, quindi, avvalersi della modulistica del Registro Imprese e, ottenuto il riconoscimento dei requisiti da quest'ultimo.
La Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) valuterà solo i requisiti per il riconoscimento dell'impresa per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Artigianato, ai sensi della legge - quadro in materia (legge 8 agosto 1985, n. 443).
Riferimenti normativi: D.M. 30 giugno 2003, n.221
N.B. A decorrere dal 1 maggio 2018, unitamente alla prescritta documentazione, occorre allegare anche copia della S.C.I.A. per apertura dell'attività di facchinaggio prodotta al S.U.A.P. del comune territorialmente competente, con evidenza dell'apposita ricevuta rilasciata ai sensi dell'art. 5 c.4 del DPR 160/2010.