Impresa di pulizia
L’attività di pulizia di cui al D.Lgs. n.112/98 art.22 e del D.P.R. n.558/99 artt. 7 e 8, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), da presentare contestualmente con la comunicazione unica.
Devono ottenere l’abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1, comma 1, del D.M. Industria n. 274/97 come segue:
- pulizia – complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
- disinfezione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- disinfestazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate
- derattizzazione – complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
- sanificazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all’attività esercitata.
Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia
Dal 2 febbraio 2007, con l’entrata in vigore del D.L. n. 7, del 31 gennaio 2007, l’esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
L’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall’art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.
Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
- iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.
Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l’impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare).
Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d’affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell’ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:
- fino a € 51.646
- fino a € 206.583
- fino a € 361.520
- fino a € 516.457
- fino a € 1.032.914
- fino a € 2.065.828
- fino a € 4.131.655
- fino a € 6.197.483
- fino a € 8.263.310
- oltre € 8.263.310
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.
Nel caso di prima fascia l’importo medio deve essere almeno di € 30.987.
Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione l’impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
- aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l’iscrizione
- avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L’impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.
L’impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l’eventuale minor periodo di attività:
- copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770;
- elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un’apposita attestazione del committente.
L’impresa deve fornire inoltre:
- elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
- dichiarazioni bancarie che comprovino l’esistenza di rapporti con il sistema bancario.
Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il giorno stesso di inizio dell’attività, esclusivamente per via telematica con la comunicazione unica al SUAP nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando:
- per i comuni convenzionati con la piattaforma del sistema camerale il portale impresainungiorno.gov.it;
- per i comuni non convenzionati e privi di un portale dedicato la modulistica è scaricabile dal link http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/archivio-modulistica-unificata/.
Il possesso dei requisiti di onorabilità viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti
Avvertenze per i committenti
I committenti di lavori di pulizia devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.
Nomina o modifica amministratori
In caso di sostituzione/nuova nomina di uno degli amministratori/consiglieri/socio accomandatario/socio snc/institore occorre allegare alla pratica telematica (MOD S2 + Int P) depositata per la nomina/modifica il Modello “Dichiarazione sostitutiva requisiti di onorabilità” per l’autocertificazione dei requisiti morali/onorabilità.”
Contatti
Carla Drusin – tel.0773 672235 carla.drusin@frlt.camcom.it
Guida operativa
Attestazioni di servizio
Fasce classificazione
Designazione nomina preposto imprese di pulizia
Dichiarazione sostitutiva requisiti onorabilità
Modello Antimafia