Installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili (FER)

Il D.Lgs 28/2011, successivamente modificato dal D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria per i responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili (FER), e, più precisamente, attività di installazione e manutenzione di:

  • caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
  • sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
  • sistemi geotermici a bassa entalpia;
  • pompe di calore.

Relativamente ai requisiti tecnico-professionali da possedere, gli installatori che, a far data dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013)hanno conseguito o richiedono l’abilitazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale, seguito da un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), al fine di ottenere la qualifica per operare anche sugli impianti FER, devono frequentare con esito positivo un corso di formazione professionale della durata minima di 80 ore (secondo lo standard formativo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 22.12.2016).
Il corso è destinato al Responsabile Tecnico e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.
L’obbligo del corso di formazione non si applica agli installatori che sono stati abilitati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008 prima del 4 agosto 2013, né a quelli che hanno conseguito o richiedono l’abilitazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a)b) e d) del D.M. 37/2008 (laurea, diploma o qualifica seguiti da periodo di inserimento, prestazione lavorativa), che sono quindi da ritenersi già in possesso di idonea qualifica per operare anche sugli impianti FER.

Entro il 31 dicembre 2019 (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Linee guida standard formativo installatori impianti FER del 22.12.2016, punto 5), inoltre, tutti gli installatori che operano nell’ambito degli impianti FER, comunque abilitati, sono obbligati a frequentare un apposito corso di aggiornamento della durata minima di 16 ore, da ripetersi ogni tre anni (All. 4 al D.Lgs. 28/2011, comma 1, lett. f).
Il corso è destinato al Responsabile Tecnico e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.

 

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INSERIMENTO IN VISURA DEI TITOLI DI QUALIFICAZIONE FER

Dal 1° gennaio 2022 è in vigore la Legge 108/2021 Art. 32-quater (Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori). - 1. Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: “7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano

 

Direttiva n.4, del 21 febbraio 2022 (pdf, 153 KB)

Ultima modifica
Ven 31 Mar, 2023