Codici ATECO

Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

 

Dal 1° aprile 2025 diviene operativa la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche, ATECO 2025, che accoglie le evoluzioni del tessuto imprenditoriale e i cambiamenti sociali intervenuti a livello europeo, modificando i codici attività precedentemente previsti dalla codifica ATECO 2007/2022.

Il nuovo codice ATECO 2025 è visibile nelle visure del registro delle imprese, dove è riportato presso la descrizione dell'attività dichiarata.

La “declaratoria” presente di fianco ai codici ATECO nella visura camerale non è la descrizione dell’attività esercitata dall’impresa, che è descritta presso la sede o presso le unità locali delle imprese attive.

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Indicazioni operative

Disallineamento e allineamento codici Ateco in visura camerale

Il sistema di codifica adottato a livello nazionale dal registro delle imprese comporta, per le imprese monolocalizzate, l’inserimento automatico in visura dei codici Ateco 2025 riportati nei modelli della Comunicazione Unica destinati all'anagrafe tributaria ai fini IVA, con la conseguenza che se un'impresa dichiara al registro delle imprese un'attività economica non esattamente corrispondente ai codici ATECO trasmessi all'Agenzia delle Entrate (di seguito A.E.), l'incongruenza risulterà anche nella visura camerale.

Deve essere, quindi, sempre verificata la congruità fra l'attività economica denunciata e riportata sulla modulistica RI/REA, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3689/C del 06 maggio 2016, e il codice Ateco dichiarato all'Agenzia fiscale.

Invece, per le imprese plurilocalizzate l’attribuzione dei codici Ateco continua ad essere eseguita dall’apposito centro nazionale di codifica gestito da InfoCamere.

Sull’argomento appare opportuno premettere che soltanto l’utilizzo congiunto:

- della Comunicazione Unica per comunicare contestualmente all’A.E. i codici Ateco, e al RI/REA le corrispondenti attività economiche, nella loro articolazione prevalente, primaria e secondaria;

- della piattaforma ComUnica-Dire per la predisposizione delle pratiche destinate al RI/REA, in occasione della costituzione dell’impresa e ad ogni successiva variazione dell’attività economica,

può realizzare, e mantenere nel tempo, il corretto allineamento tra le informazioni dei due archivi, oggi invece mancante in molti casi.

Infatti, la posizione al RI/REA delle singole imprese può essere disallineata rispetto alla situazione risultante all’A.E. per una molteplicità di fattori, anche concorrenti fra loro, quali:

  1. attuale presenza in A.E. di codici “non Ateco 2007”;
  2. per le imprese iscritte prima del 6 aprile 2013, la mancanza in visura camerale della descrizione dell’attività economica esercitata, con conseguente iniziale attribuzione “manuale” di uno o più codici Ateco sulla base delle attività descritte nell’oggetto sociale;
  3. ancora per le imprese iscritte prima del 6 aprile 2013, l’attribuzione “manuale” dei codici Ateco al RI/REA, sulla base dell’interpretazione fornita dall’operatore camerale alla descrizione dell’attività economica dichiarata dall’impresa, che ha portato all’individuazione di codici Ateco diversi da quelli presenti in A.E., senza che a questa operazione abbiano fatto seguito ulteriori aggiornamenti di allineamento;
  4. descrizione dell’attività economica dichiarata al RI/REA diversa, in tutto o in parte, da quella contenuta nella declaratoria dei codici Ateco dichiarati ad A.E., laddove diversa può significare: una descrizione più ampia, più concisa, oppure completamente diversa dal punto di vista semantico, circostanza che impedisce l’allineamento automatico delle informazioni tra i due archivi;
  5. utilizzo del portale Entratel in luogo della Comunicazione Unica per le comunicazioni all’A.E.;
  6. per le imprese iscritte nel RI/REA dopo il 6 aprile 2013, la presentazione di comunicazioni di variazione dei codici Ateco soltanto all’A.E., ovvero di variazione dell’attività economica soltanto al RI/REA, così da far venir meno la corrispondenza biunivoca tra i due archivi, esistente al momento dell’iscrizione;
  7. comunicazione al RI/REA dell’attività economica esercitata presso la sede legale dell’impresa, descritta senza alcuna distinzione tra prevalente, primaria e secondaria, ma riportata in un unico blocco descrittivo (es. nel riquadro dell’attività primaria).

Sono soltanto alcune delle tante possibili cause del disallineamento degli archivi, che restituiscono la complessa articolazione di questo fenomeno, per rimediare al quale si prospettano le seguenti soluzioni, a secondo delle casistiche:

 

A Disallineamento dovuto ad un'errata individuazione del codice Ateco 2025 indicato nella modulistica dell'Agenzia delle Entrate, congiunto alla errata, incompleta        o  imprecisa descrizione al RI/REA dell’attività economica esercitata dall’impresa.

Presentare una pratica Comunicazione Unica per comunicare contestualmente:

  • l’aggiornamento dei codici Ateco all’A.E., mod. AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) oppure mod. AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
  • l’aggiornamento della descrizione delle corrispondenti attività economiche al RI/REA, nella loro articolazione prevalente, primaria e secondaria (mod. I2 o S5).

In tal caso, il presupposto della comunicazione al RI/REA è quello di comunicare una variazione relativa ad una o più attività economiche (prevalente, primaria e secondaria), così da ottenere l’allineamento automatico dei codici Ateco che esporrà la visura camerale, con quelli oggetto di contestuale aggiornamento anche all’A.E..

La pratica RI/REA è soggetta ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo previsti a seconda se impresa individuale o società.

 

B. Disallineamento dovuto ad un'errata individuazione del codice Ateco 2025 indicato nella modulistica dell'Agenzia delle Entrate.

Presentare una pratica Comunicazione Unica per:

  • aggiornare i codici Ateco all’A.E., mod. AA9/11 (imprese individuali e lavoratori autonomi) oppure mod. AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche);
  • ottenere l’allineamento automatico dei codici Ateco che esporrà la visura camerale, partendo dal presupposto che le attività economiche descritte al RI/REA (prevalente, primaria e secondaria) già corrispondono alla declaratoria dei codici Ateco contestualmente comunicati all’A.E., e quindi non necessitano di ulteriori interventi volti a modificarne il contenuto. La pratica RI/REA (mod. I2 o S5) deve essere compilata soltanto con il riquadro “attività prevalente” (indicando nell’appositi riquadro quella già risultante) e riportando nel mod. XX-NOTE la seguente dicitura: “Pratica di allineamento codifica ATECO 2025 con variazione Agenzia delle Entrate”.

La stessa è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo, in quanto la sua unica finalità è quella di consentire l’allineamento post evasione.

 

C. Disallineamento dovuto ad una errata, incompleta o imprecisa descrizione al RI/REA dell’attività economica esercitata dall’impresa.

Presentare una pratica Comunicazione Unica per:

  • aggiornare la descrizione delle attività economiche al RI/REA (prevalente, primaria e secondaria), partendo dal presupposto che i codici Ateco dichiarati all’A.E. già corrispondono alle attività effettivamente esercitate dall’impresa, così come risultanti dalla pratica di Comunicazione Unica, e quindi non necessitano di ulteriori interventi all’Anagrafe tributaria, volti a modificarne il contenuto. In tal caso, il presupposto della comunicazione al RI/REA è quello di comunicare una variazione relativa ad una o più attività economiche (si può trattare anche di una “precisazione o rettifica” di attività economiche già denunciate, ma non descritte nella loro accezione corretta), così da ottenere l’allineamento automatico post evasione dei codici Ateco che esporrà la visura camerale, con quelli già presenti in A.E.. La pratica RI/REA (mod. I2 o S5) deve essere compilata indicando negli appositi quadri la descrizione corretta dell'attività, riportando nel mod. XX-NOTE la seguente dicitura: “Trattasi di precisazione (o rettifica) della descrizione dell'attività prevalente (o secondaria) ai fini dell'allineamento della codifica ATECO 2025”.
  • per l’allineamento automatico occorre tuttavia movimentare contestualmente anche la banca dati dell’A.E. .

La pratica RI/REA è soggetta ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo previsti a seconda se impresa individuale o società.

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Nelle ipotesi considerate, l’allineamento automatico si può ottenere soltanto in presenza di questi presupposti:

  • in A.E. non devono essere presenti codici “non Ateco 2007”;
  • la descrizione delle attività economiche dichiarate al RI/REA deve corrispondere alle declaratorie dei codici Ateco 2025 presenti in A.E., cosicché soltanto il corretto utilizzo della piattaforma ComUnica Dire, che preleva la descrizione dell’attività economica dalla declaratoria del corrispondente codice Ateco, può garantire il buon esito dell’operazione.

Si segnala che L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.24/E dell'8 aprile 2025 ha ribadito che se il contribuente è iscritto nel registro delle Imprese la dichiarazione di variazione dati DOVRA' essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica).

Si ricorda, altresì, che nella “visura di evasione” della domanda-denuncia presentata al RI/REA – ipotesi A), B) e C), che ricevono l’impresa o l’incaricato della trasmissione telematica all’esito dell’iscrizione, compaiono ancora i codici Ateco presenti prima della variazione, in quanto i nuovi codici si ribaltano automaticamente nell'archivio del registro delle imprese, soltanto dopo l'iscrizione della pratica, per effetto dell'allineamento degli archivi dei due Enti, operazione che avviene  entro i due giorni successivi all'iscrizione della domanda/denuncia nel registro delle imprese/REA.

Dopo l’evasione della pratica, sarà quindi necessario attendere almeno due giorni per estrarre una visura camerale della posizione interessata dalla variazione, contenente i codici Ateco aggiornati.

Per questa tipologia di pratiche, è perciò opportuno avvisare di tale circostanza l’impresa o l’incaricato della trasmissione telematica nel diario messaggi, prima dell’evasione della pratica.

 

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ATECO 2025 Vs ATECO 2007-2022: Dettaglio delle informazioni

L'aggiornamento ai codici ATECO 2025 comporterà, in alcuni casi, un inquadramento più generico rispetto alle codifiche ATECO 2007-2022, in particolare per i canali distributivi e le modalità di esercizio delle attività commerciali (commercio ambulante, vicinato, supermercato, distributori automatici, porta a porta, ecc.) e di intermediazione (agenti e rappresentanti di commercio, agenti d’affari in mediazione, procacciatori d’affari, ecc.).
La nuova codifica ATECO 2025 attribuisce, infatti, lo stesso codice ad attività sin qui classificate dall’ISTAT in modo distinto.

Per compensare questa perdita di dettaglio e per facilitare la creazione di elenchi e statistiche, il sistema camerale, su conforme indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, inserirà nelle visure un apposito campo denominato “Informazioni aggiuntive”, dove saranno rappresentate, in modo strutturato, le descrizioni delle attività esercitate e dichiarate al registro delle imprese.

 

Imprese che denunciano/variano l’attività economica dal 1° aprile 2025

A partire dal 1° aprile 2025, le imprese che denunciano l’inizio l’attività economica al registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate saranno classificate esclusivamente secondo la nuova codifica ATECO 2025, pubblicata dall'ISTAT.

Allo stesso modo, le imprese che modificheranno la propria attività a partire da tale data dovranno dichiarare la nuova attività utilizzando i codici ATECO 2025, tramite una pratica di Comunicazione unica, contenente la denuncia di variazione dell’attività destinata alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate; in questo caso, utilizzando l’applicativo DIRE per la predisposizione della pratica, verrà proposta la nuova classificazione ATECO 2025 per coadiuvare la compilazione della modulistica di Agenzia delle Entrate.
 

Imprese già iscritte al Registro delle imprese e attive al 1° aprile 2025: riclassificazione automatica

Per le imprese iscritte e attive al registro delle imprese prima del 1° aprile 2025, si procederà a una riclassificazione automatica dei codici ATECO 2007-2022 verso i nuovi codici ATECO 2025.

Per facilitare la transizione, per l'anno 2025, sulle imprese già attive alla data del 1° aprile 2025, saranno visibili sia i nuovi codici ATECO 2025 che i codici ATECO 2007/2022.
L'aggiornamento automatico utilizzerà la Tavola operativa di classificazione ATECO 2007/2022 - ATECO 2025 di ISTAT.

Per una consultazione immediata del nuovo codice ATECO e per ricevere aggiornamenti tempestivi, si consiglia di utilizzare l'app "impresa italia". Attivando la funzione "Notifiche" all'interno dell'app, l'imprenditore individuale/legale rappresentante sarà avvisato quando la visura aggiornata, contenente il nuovo codice ATECO, sarà disponibile per il download gratuito.
L’aggiornamento dei codici Ateco nelle visure camerali sarà progressivo, e si concluderà entro le prime settimane del mese di aprile 2025.

 

Riclassificazione automatica: casi particolari

Nella fase di attribuzione del nuovo codice ATECO possono verificarsi situazioni particolari:

  1. in molti casi, un codice ATECO 2007-2022 ha una corrispondenza univoca (rapporto 1:1) con un codice ATECO 2025. In queste situazioni, la riclassificazione automatica attribuisce il codice ATECO 2025 corrispondente senza necessità di ulteriori interventi. La riclassificazione è univoca ed è quindi certa.
  2. a volte un codice ATECO 2007/2022 può corrispondere a più codici ATECO 2025 (rapporto 1:N). Per gestire questi casi, la riclassificazione automatica si avvale di una “tabella operativa" di classificazione che riconduce informaticamente le corrispondenze ‘1:N’ a casi ‘1:1’ al fine di attribuire comunque un singolo codice attività. Se l’imprenditore ritiene che il codice ATECO 2025 assegnato automaticamente non sia del tutto appropriato per rappresentare l’attività effettivamente esercitata, viene offerta la possibilità di rettificarlo. A tal fine, non appena conclusa la fase di riclassificazione, ogni titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società con attività ATECO 2025 inquadrate nei casi 1:N avrà modo di utilizzare il servizio gratuito “Rettifica Ateco 2025” accessibile tramite il portale rettificaateco.registroimprese.it.
     
Il servizio è utilizzabile anche dagli amministratori o dai professionisti incaricati: in tal caso la richiesta di rettifica del codice ATECO deve però essere firmata digitalmente anche dal legale rappresentante della società o dal titolare dell’impresa individuale.
Il servizio consente di rettificare una sola volta i codici ATECO 2025 attribuiti automaticamente e riferibili ad attività economiche classificabili con codici 1:N rispetto alla codifica 2007-2022. Inoltre, per fruire di questo servizio è necessario che la descrizione dell'attività camerale, indicata nelle visure del registro delle imprese, non abbia subito variazioni nel periodo compreso tra l’1.4.2025 e il momento in cui si accede al servizio "Rettifica Ateco 2025".
Con il servizio “Rettifica Ateco 2025” si possono modificare i codici ATECO dell’impresa, anche se relativi a localizzazioni ubicate in province diverse, purché si tratti, come ricordato, di casi di classificazione con corrispondenza multipla (rapporto 1:N).
Il servizio camerale "Rettifica Ateco 2025" serve unicamente a correggere le codifiche ISTAT-ATECO nella visura camerale e non determinerà l'allineamento automatico dei dati ATECO dell'Agenzia delle Entrate.
Per variare i codici ATECO presso l’Agenzia delle Entrate occorre effettuare una apposita pratica di Comunicazione Unica oppure utilizzare i canali messi a disposizione dalla stessa Agenzia: la Comunicazione Unica, se inviata contestualmente alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate, consente di aggiornare i codici ATECO sia presso il registro delle imprese che presso l’Anagrafe Tributaria.

 

Agenzia delle Entrate e riclassificazione ATECO 2025

L’Agenzia delle Entrate non effettuerà la riclassificazione automatica dei codici Ateco 2025 di tutte le attività economiche già dichiarate, fermo restando che le attività dichiarate dall’1.4.2025 in poi dovranno essere classificate nel nuovo codice ATECO 2025.
Come ricordato sopra, per aggiornare il codice ATECO presso l’Agenzia delle Entrate è necessario inviare una pratica di Comunicazione Unica.

 

Casistica

In seguito alla riclassificazione automatica ATECO 2025 possono verificarsi varie situazioni. Si illustrano di seguito alcuni casi, piuttosto frequenti.

Caso 1 - Codici ATECO 2007-2022 vs. ATECO 2025 1:N

Attività indicata in visura all’1.4.2025: ricambista di parti e accessori per motocicli

Codifica ATECO 2007-2022 relativa all’attività svolta: 45.40.21
Codifica ATECO 2025 relativa all’attività svolta: 46.18.45 oppure 47.83.20 (l’attività è riclassificata automaticamente dalla CCIAA nel codice 46.18.45 ma l’imprenditore ritiene più confacente il codice 47.83.20)

Attività esercitata al momento dell’accesso al servizio Rettifica Ateco 2025: ricambista di parti e accessori per motocicli (l’attività non è quindi variata dopo l’1.4.2025)

COMMENTO
Due diversi codici ATECO 2025 possono essere attributi all’attività già denunciata alla data del 1° aprile 2025: il titolare/legale rappresentante dell’impresa che volesse cambiare la riclassificazione automatica può quindi accedere al servizio Rettifica Ateco 2025 e correggere il codice ATECO (nel caso in esempio scegliendo il 47.83.20 al posto del codice 46.18.45)

 

Caso 2 - Codici ATECO 2007-2022 vs. ATECO 2025 1:1

Attività indicata in visura all’1.4.2025: riparatore motocicli

Codifica ATECO 2007-2022 relativa all’attività svolta: 45.40.3
Codifica ATECO 2025 relativa all’attività svolta: 95.32.00 (riclassificata automaticamente dalla CCIAA e indicata in visura; si tratta di riclassificazione univoca)

COMMENTO
In base alle tabelle di riclassificazione ISTAT, il codice ATECO 2007-2022 è riclassificato univocamente nel corrispondente codice ATECO 2025. Nessun accesso è quindi possibile al servizio Rettifica Ateco 2025.

Caso 3 - Codici ATECO 2007-2022 vs. ATECO 2025 1:N

Attività indicata in visura all’1.4.2025: ricambista di parti e accessori per motocicli

Codifica ATECO 2007-2022 relativa all’attività svolta: 45.40.21
Codifica ATECO 2025 relativa all’attività svolta: 46.18.45 oppure 47.83.20 (l’attività è riclassificata automaticamente dalla CCIAA nel codice 46.18.45)

Attività indicata in visura al momento dell’accesso al servizio Rettifica Ateco 2025: impresa di pulizie (attività primaria) e ricambista di parti e accessori per motocicli (attività secondaria) – L’attività indicata in visura è quindi variata rispetto all’1.4.2025.

COMMENTO
Due diversi codici ATECO 2025 possono essere attributi all’attività già denunciata alla data del 1° aprile 2025 tuttavia è stata successivamente comunicata e iscritta una variazione dell’attività economica: nessun accesso è quindi possibile al servizio Rettifica Ateco 2025. La rettifica del codice ATECO attribuito automaticamente è possibile solo con una pratica di Comunicazione Unica.


Ulteriori informazioni in merito alla nuova classificazione ATECO 2025 sono disponibili sul sito Ateco Infocamere e nella sezione dedicata del sito Istat.

 

 

Ultima modifica
Ven 31 Ott, 2025