Ruolo Conducenti - Taxi e NCC
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea delle province di Frosinone e di Latina
Chi intende svolgere il servizio di taxi o quello di noleggio con conducente deve iscriversi nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio. L’iscrizione nel Ruolo provinciale costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del comune della licenza per l’esercizio taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. L'iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti di natura personale, professionale e morale.
Il Ruolo si articola in due Sezioni.
Nella prima si iscrivono i conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di TAXI.
Nella seconda si iscrivono i conducenti di autovetture, di motocarrozzette, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di NOLEGGIO.
Non è ammessa l'iscrizione in entrambe le Sezioni, fatta eccezione per i conducenti di natanti.
L'iscrizione al Ruolo è richiesta anche per l'attività di conducente svolta quale:
- sostituto del titolare della licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
- dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente
- sostituto del dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente per un tempo determinato.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Personali
- aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale;
- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nel proprio territorio in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere in possesso di un domicilio digitale ossia PEC (art.18 della L.R. n.58/1993, modificato dall’art.17 L.R. n.18/2025).
- aver assolto gli obblighi scolastici. Per i nati entro il 31 dicembre 1951, l’obbligo scolastico è assolto con il conseguimento della licenza elementare o, se non conseguita, con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 14° anno di età. Per i nati dal 1° gennaio 1952, l’obbligo è assolto con il conseguimento della licenza di scuola media inferiore, o, se non conseguita, con la frequenza di otto anni di studio fino al compimento del 15° anno di età. Per i nati dal 1° gennaio 1994, l’obbligo scolastico è assolto dopo 10 anni di istruzione. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero non possono autocertificarlo e l’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere dimostrato o con Dichiarazione di valore del titolo di studio, rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato conseguito ovvero con equipollenza del titolo di studio straniero con quello richiesto per i cittadini italiani (assolvimento degli obblighi scolastici) ovvero, in base a quanto previsto dall’art.33, commi 2 e 3, del D.P.R. n.445/2000, al titolo di studio redatto in lingua straniera va allegata una traduzione in lingua Italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme apposte su atti e documenti formati all’estero sono legalizzate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, così come previsto dall’art.17 L.R. n.58/1993 modificato dalla L.R. n.9/2007. Il requisito di idoneità fisica deve essere dimostrato allegando alla domanda di iscrizione un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica (settore di medicina legale della ASL) o dal medico competente di cui all’art.38 del D.Lgs n.81/2008 e deve riportare espressamente che il soggetto:
- non sia consumatore abituale di droghe;
- non faccia abuso di alcool;
- non risulti affetto da malattia contagiosa;
- non risulti affetto da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tale da impedire il regolare esercizio dell’attività di conducente, ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti.
Qualora il certificato non menzioni puntualmente tutte le patologie indicate dalla normativa, lo stesso deve espressamente richiamare l’art.17, comma 2, della L.R. n.58/1993 e s.m.i. Il certificato di idoneità fisica rilasciato dal settore medico-legale della Azienda Sanitaria Locale o dal Medico competente di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.81/2008 andrà presentato in originale solo una volta superato l'esame di idoneità ed entro sessanta giorni dalla richiesta della Camera di Commercio. Esso dovrà essere stato rilasciato non antecedentemente a novanta giorni dalla richiesta medesima. Se il certificato medico non verrà prodotto nel termine sopra indicato e senza una giustificata motivazione, l'istanza di iscrizione verrà archiviata.
Morali
- essere in possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall'art.17, comma 3, L.R. n.58/1993, così come modificato dall'art.1, comma 2, L.R. n.9/2007, ossia:
- non avere riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p., una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
- non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio, nonché per quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p., condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della Legge del 20 febbraio 1958 n.75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
- di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, così come successivamente modificato e integrato (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/8/2010 n.136) che ha abrogato la Legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
- non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli artt.581, 582, 609 bis, quater, quinquies e octies del c.p.
Per i casi indicati alle lettere a), c) ed e) il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati alle lettere b) e d) il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione (art. 17, comma 4, Legge Regione Lazio n.58/1993, così come sostituito dall'art.1, comma 3, Legge Regione Lazio n.9/2007).
Professionali
- essere in possesso del C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dalla Motorizzazione Civile, se si richiedesse l’iscrizione come conducente di autovettura/motocarrozzetta;
- essere in possesso di uno dei titoli professionali, rilasciato ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. n.631/1949: capitano, capo timoniere, conduttore di motoscafi, pilota motorista, se si richiedesse l’iscrizione come conducente di natante;
- aver sostenuto con esito positivo l'esame presso la Provincia di Frosinone, in caso di iscrizione nel Ruolo Conducenti provincia di Frosinone, o presso la Provincia di Latina in caso di iscrizione nel Ruolo Conducenti provincia di Latina.
Esame
L'esame previsto per l'iscrizione nel Ruolo si sostiene presso la Provincia di Frosinone o la Provincia di Latina davanti ad una Commissione provinciale. Consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla vertente sulle discipline stabilite all’art. 19, comma 2, della L.R. 20 ottobre 1993, n.58 e scelti tra quelli formulati dalla Provincia di Frosinone o di Latina. Per superare la prova occorre rispondere esattamente ad almeno il settanta per cento dei quesiti posti. Per sostenere l'esame, i candidati devono inoltrare alla Provincia di Frosinone o di Latina, per il tramite della Camera di Commercio, apposita istanza in bollo. Contestualmente alla domanda di ammissione all'esame va presentata l'istanza di iscrizione in bollo corredata dalla attestazione di versamento dei diritti di segreteria e dai documenti prescritti. All'istanza in bollo vanno allegati:
- copia carta di identità;
- copia patente automobilistica;
- copia certificato di abilitazione professionale ovvero copia della documentazione attestante il possesso di uno dei titoli professionali, rilasciato ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. n.631/1949: capitano, capo timoniere, conduttore di motoscafi, pilota motorista;
- pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 77,00 in contanti, direttamente allo sportello degli Uffici Albi Ruoli ed Elenchi o utilizzando il sistema PagoPA;
- in caso di presentazione dell'istanza da parte di cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura.
Il candidato che non supera la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima, per una sola volta, senza pagamento dei diritti di segreteria, presentando esclusivamente una nuova domanda d'esame in bollo. Occorre, tuttavia, che siano decorsi due mesi dalla precedente prova non superata.
Procedimento per l’iscrizione
Per l'iscrizione è necessario presentare contestualmente alla domanda d'esame apposita istanza di iscrizione in bollo alla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, sede di Frosinone, se si volesse procedere all’iscrizione al ruolo conducenti della provincia di Frosinone o sede di Latina, se si volesse procedere all’iscrizione al ruolo conducenti della provincia di Latina. Nel compilare l'istanza, il possesso dei requisiti può essere dichiarato ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 fatta eccezione per quelli di idoneità fisica. All'istanza in bollo vanno allegati:
- pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 31,00 in contanti, direttamente allo sportello degli Uffici Albi Ruoli ed Elenchi, o, utilizzando il sistema PagoPA;
- copia carta di identità;
- copia patente automobilistica;
- copia certificato di abilitazione professionale ovvero copia della documentazione attestante il possesso di uno dei titoli professionali, rilasciato ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. n.631/1949: capitano, capo timoniere, conduttore di motoscafi, pilota motorista;
- copia documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- in caso di presentazione dell'istanza da parte di cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, copia permesso di soggiorno;
- il certificato di idoneità fisica
L'iscrizione o il diniego di iscrizione vengono adottati con determinazione dirigenziale.
Trasferimento di iscrizione
Il trasferimento dell'iscrizione da una provincia ad un'altra del Lazio è disciplinato dall'art.22, comma 6, L.R. n.58/1993, così come successivamente modificato e integrato, secondo il quale tale trasferimento può essere richiesto dall'interessato presentando alla Provincia di Frosinone o di Latina per il tramite della Camera di Commercio apposita domanda d'esame e versando i previsti diritti di segreteria ed imposta di bollo. L'esame sarà rivolto ad accertare esclusivamente la conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio della provincia di Frosinone o della provincia di Latina. Il trasferimento dell'iscrizione comporta la conseguente cancellazione dal Ruolo Conducenti di provenienza. Infatti, ai sensi dell'art.16, comma 5, L.R. n.58/1993, l'iscrizione in più Ruoli Provinciali è ammessa unicamente ai soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa.
- se un soggetto è già iscritto in altri Ruoli, della Regione Lazio o di altre Regioni, ed è in possesso, per ognuno, di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da rimessa può chiedere l’iscrizione anche nei Ruoli provinciali di Latina o di Frosinone;
- se un soggetto è già iscritto in altri Ruoli, della Regione Lazio o di altre Regioni, ed in almeno uno non è in possesso di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da rimessa non può chiedere l’iscrizione nei Ruoli provinciali di Latina o di Frosinone a meno che:
- se è già iscritto in altri Ruoli della Regione Lazio ed in uno non è in possesso di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da rimessa non chieda il trasferimento di quest’ultima posizione nei Ruoli provinciali di Latina o di Frosinone;
- se è già iscritto in altri Ruoli di altre Regioni ed in uno non è in possesso di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da rimessa non chieda preventivamente la cancellazione di quest’ultima posizione per poi chiedere l’iscrizione nei Ruoli provinciali di Latina o di Frosinone;
- l’eccezione di cui all’art. 16, comma 5, non si applica nei casi di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, stante l’esplicito riferimento normativo all’autonoleggio nel campo relativo ai conducenti di autovetture.
Cancellazione
La cancellazione può essere richiesta dall'interessato con istanza in bollo nei seguenti casi:
- quando si intende cessare la propria attività;
- quando si chiede il trasferimento di iscrizione in altro Ruolo provinciale.
Introduzione obbligo domicilio digitale (PEC) per essere iscritti nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio
Si informa che, a seguito della modifica dell'art.18 della Legge regionale del Lazio n.58, del 26 ottobre 1993 da parte della Legge regionale n.18, del 4 dicembre 2025, gli iscritti nel Ruolo conducenti tenuto dalla Camera di Commercio devono comunicare obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Ufficio Albi Ruoli ed Elenchi – Sede di Frosinone
albi.frosinone@pec.frlt.camcom.it
Ufficio Albi Ruoli ed Elenchi – Sede di Latina
albi.latina@pec.frlt.camcom.it
Normativa
- Legge 15 gennaio 1992 n.21 e s.m.i.
- Legge Regionale del Lazio 26 ottobre 1993 n.58 e s.m.i
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| Domanda esame conducenti | 304.54 KB | ||
| Domanda iscrizione conducenti | 286.89 KB | ||
| Domanda reiscrizione conducenti | 337.73 KB | 31.12.2024 | |
| Domanda cancellazione conducenti | 179.2 KB |