Imprese artigiane
INFORMAZIONI GENERALI
Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono insediate presso le sedi principali della Camera di Commercio di Frosinone-Latina. La CPA di Frosinone si trova in Viale Roma snc e la CPA di Latina in Viale Umberto I n. 80.
Le informazioni sono disponibili negli appositi menu di sinistra del sito oppure cliccando sulle voci di seguito:
CPA di Frosinone - CPA di Latina
AVVERTENZA PER LE PRATICHE DI COMUNICAZIONE UNICA CHE RIGUARDINO SOCIETA' ARTIGIANE
Prima di inviare pratiche societarie con la comunicazione unica, che abbiano come destinatario anche l'Albo Artigiani è consigliabile verificare con le singole CPA le modalità operative, poiché i protocolli di intesa sono stati stipulati prima dell'accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e Latina e possono differire nei singoli procedimenti.
L'Albo delle Imprese Artigiane e la Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.)
La Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) provvede alla tenuta dell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane istituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge - quadro dell'artigianato); l'Albo Artigiani è articolato in due sezioni:
a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che sono in possesso dei requisiti artigiani;
b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili artigiane.
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443 del 8 agosto 1985, l'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane è:
a) obbligatoria,
b) costitutiva dell'impresa artigiana,
c) condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
L'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane comporta l'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio e l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli elenchi nominativi degli esercenti attività artigiana; a tale iscrizione consegue l'apertura di una posizione previdenziale INPS dei soggetti indicati.
La Commissione Provinciale per l'Artigianato, organo amministrativo regionale, assolve alle seguenti funzioni:
a) delibera sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale, comunicandole, in via telematica, all'INPS;
b) rilascia certificazioni, atti e visure;
c) effettua accertamenti d'ufficio per la verifica della sussistenza dei requisiti d'impresa artigiana;
d) concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato;
e) fornisce contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatoria e legislativa nel settore;
f) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.) allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche;
g) effettua ogni 30 mesi la revisione dell'Albo.
Contro i provvedimenti della C.P.A. in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo, è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione Regionale.
Attualmente le C.P.A. provinciali del Lazio sono decadute per scadenza del mandato; con delibera della Giunta Regionale n. 170 del 20 aprile 2012 sono stati nominati i Commissari ad acta.
L'imprenditore individuale artigiano e l'impresa artigiana.
Gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 definiscono artigiano colui che:
a) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
b) nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (ad es. attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, estetista, acconciatore) deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti da leggi statali.
c) svolge un'attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, (l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è stata esclusa dalla legge regionale 3/2015 art.6, comma 6), salvo il caso che siano solamente strumentali all'esercizio dell'impresa.
d) in ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Le forme societarie artigiane.
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificati, rispettivamente, dalla legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, oltre alle imprese individuali, possono essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane, sussistendo i requisiti, le società costituite come di seguito:
1. Società in nome collettivo:
a) la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo;
b) il fattore lavoro deve avere funzione preminente sul fattore capitale sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo.
2. Società in accomandita semplice (Legge 20 maggio 1997 n. 133):
a) tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n.443 del 8 agosto 1985;
b) i soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. oppure accomandatari di altra S.A.S. (nulla vieta, invece, che un socio accomandatario di S.A.S. artigiana possa essere anche socio accomandante di altra S.A.S.);
c) per i soci accomandatari iscrivibili all'Albo non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti (è possibile, pertanto, che una S.A.S. artigiana sia composta da un solo socio accomandatario e da N soci accomandanti senza che vengano meno le caratteristiche proprie di un'impresa artigiana).
3. Società a responsabilità limitata unipersonale (Legge 20 maggio 1997 n. 133):
a) il socio unico deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della legge n.443 del 8 agosto 1985;
b) il socio unico deve essere amministratore;
c) il socio unico non può essere unico socio di altra S.R.L.U. oppure socio di S.A.S. anche non artigiana.
4. Società a responsabilità limitata pluripersonale (Legge 5 marzo 2001, n. 57):
a) la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
b) la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale;
c) la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci detenga la maggioranza negli organi deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito; per organi deliberanti devono intendersi sia l'assemblea che il consiglio di amministrazione.
In ogni caso nella S.r.l. pluripersonale l'amministratore deve essere socio artigiano; nell'esercizio delle attività per le quali occorrono i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore (ad es. impiantistica, autoriparazione) gli stessi devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.
4.1. Cancellazione della società a responsabilità limitata pluripersonale.
La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, con determina del 22.07.2011 ha stabilito, relativamente alla cancellazione all'Albo Artigiani delle S.r.l. pluripersonali, quanto segue:
"L'iscrizione artigiana comporta un'efficacia costitutiva ai fini previdenziali e al fine di beneficiare di agevolazioni e benefici; pertanto se l'iscrizione comporta il riconoscimento di uno status, cui sono concessi determinati effetti di natura previdenziale e contributiva, la cancellazione può intervenire solo quando tale status viene meno, Pertanto le S.r.l che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane siano consapevoli del fatto che con l'iscrizione acquisiscono non solo le prerogative e le agevolazioni connesse all'attività artigiana, ma conseguentemente gli obblighi derivanti dall'applicazione del regime previdenziale e assicurativo obbligatorio. Il venir meno di tali obblighi non è la conseguenza di una scelta discrezionale , ma è strettamente connesso alla perdita dei requisiti artigiani".
5. Società Cooperativa (Legge 3 aprile 2001, n.142):
I requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana della società cooperativa sono definiti dall'art. 3, comma 2, della legge-quadro n.443 del 8 agosto 1985:"E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".
La Commissione Regionale per l'Artigianato del Lazio, con delibera n.80414 del 22.04.2011, ha disposto, per l'iscrizione artigiana della Società Cooperativa, la ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) che la maggioranza dei soci prenda parte personalmente e manualmente al lavoro;
b) che la maggioranza degli amministratori sia rappresentata da soci lavoratori;
c) che i soci lavoratori abbiano stipulato con la Cooperativa un distinto contratto di lavoro autonomo.
Nell'esercizio delle attività per le quali occorrono i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore (ad es. impiantistica, autoriparazione) gli stessi devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.
I soci che prestano il proprio lavoro nel processo produttivo sono equiparati alla figura dell'imprenditore artigiano e configurati come soci-artigiani in quanto soci co-imprenditori partecipanti al processo produttivo dell'impresa artigiana costituita in forma di società cooperativa; conseguentemente i soci di una società cooperativa, in qualità di soci-artigiani cooperatori, sono iscritti alla gestione obbligatoria per gli artigiani e tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Normativa sull'artigianato.
Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199).
Legge Regionale 17 febbraio 2015, n.3 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).